Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28177 del 07/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 28177 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUZZETTI MIRCO N. IL 08/04/1961
avverso la sentenza n. 507/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
10/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 07/06/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, BUZZETTI
MIRCO è stato condannato per falsità materiale ed inosservanza di pene
accessorie alla pena di 10 mesi di reclusione, limitatamente alle condotte
commesse dal 19 ottobre 2007 al 24 aprile 2008;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, avv.
Renato Alfarone, deducendo vizio di motivazione in ordine all’affermazione di
responsabilità, fondata sulle deposizioni dei testi imprecisi, trascurando che

stesso Tribunale di Milano, su fatti identici, aveva emesso sentenze di
proscioglimento; il difensore deduce inoltre l’eccessività del trattamento
sanzionatorio;
– che con memoria depositata il 20 maggio 2016 il difensore ha contestato
l’assegnazione del procedimento alla settima sezione, poiché i motivi proposti
erano specifici in relazione al mancato rispetto delle regole di assunzione della
prova, alla contraddittorietà intrinseca della motivazione, alla carenza di
motivazione del trattamento sanzionatorio; si contesta inoltre la carenza di
motivazione nel provvedimento di assegnazione;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile poiché il ricorrente si limita a
riproporre in maniera del tutto aspecifica le argomentazioni proposte in sede di
appello, già giudicate generiche e poco comprensibili in quella sede (come anche
in questa);
– che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di
inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di
dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma
anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel
caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti
dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto non indica gli elementi che sono
alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione
di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
– che anche con specifico riferimento al trattamento sanzionatorio, il ricorrente
non indica le ragioni che avrebbero imposto una pena inferiore, a fronte di una
sanzione comunque prossima al minimo edittale ed una motivazione che
sottolinea i numerosi gravi precedenti penali dell’imputato e la totale mancanza
di circostanze favorevoli per il riconoscimento delle attenuanti generiche;
2

interessa la falsificazione sembrerebbe risiedere in capo ad altri soggetti e che lo

- d’altra parte va anche ricordato ricordato che è inammissibile il motivo in cui si
deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. (richiamato, per la verità, solo
nella memoria del 20 maggio), anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma
primo, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l’omessa o erronea valutazione di
ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed
indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in
quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati
specificamente dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non possono
essere superati ricorrendo al motivo di cui all’art. 606, comma primo, lett. c),

norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012,
Rv. 254274);
– che il provvedimento di assegnazione alla Settima sezione è un decreto
sottoscritto dal consigliere delegato dal Primo presidente, che richiede una
motivazione estremamente succinta;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro 2000;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2016
Il consigliere es ensore

Il presidente

cod. proc. pen., nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA