Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28176 del 29/05/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28176 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Gallico Domenico n. il 30.8.1958
avverso l’ordinanza n. 1/2013 pronunciata dal Tribunale di sorveglianza di Trieste il 12.2.2013;
sentita nella camera di consiglio del 29.5.2014 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. R.
Aniello, che ha richiesto la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 29/05/2014

Ritenuto in fatto
i. – Con atto in data 25.2.2013, Domenico Gallico ha proposto
ricorso per cassazione avverso il provvedimento in data 12/13.2.2013,
con il quale il tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato l’istanza
di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata dal Gallico,
essendo stato quest’ultimo condannato, tra gli altri, per la commissione del reato di cui all’art. 416-bis c.p. in relazione al quale sussiste
la presunzione di godimento di un reddito superiore ai limiti di legge,
ai sensi dell’art. 76, comma 4-bis d.p.r. n. 115/2002, e avendo lo stesso omesso di comprovare in modo adeguato l’eventuale inferiorità dei
redditi percepiti.
Con il ricorso proposto, il Gallico censura il provvedimento
impugnato per avere il giudice a quo del tutto trascurato l’esame degli elementi documentali forniti a dimostrazione dell’effettivo possesso dei requisiti previsti per l’ammissione al beneficio invocato, concludendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
Con nota in data 30.10.2013, il procuratore generale presso la
corte di cassazione ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità
del ricorso.
Considerato in diritto
2. – Secondo il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, in tema di patrocinio dei non abbienti, il ricorso per cassazione che sia stato indebitamente proposto (come nella specie) avverso il provvedimento con il quale sia stata negata l’ammissione al beneficio può essere riqualificato, ai sensi dell’art. 568, co. 5, c.p.p.,
quale ricorso all’autorità giudiziaria competente, secondo le previsioni dell’art. 99 del d.p.r. n. 115/2002 (Cass., Sez. i, n. 12715/2003, Rv.
224044. V. altresì Cass., Sez. 6, n. 46767/2003, Rv. 227471; Cass.,
Sez. 6, n. 42775/2003, Rv. 227164; Cass., Sez. 1, n. 30199/2003, Rv.
225585).
In conformità a tale principio – in questa sede integralmente
condiviso e confermato -, dev’essere pertanto disposta la riqualificazione dell’odierno ricorso nell’opposizione di cui all’art. 99 cit., con la
conseguente trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di
Trieste per l’ulteriore corso.

2

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Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, qualificata l’impugnazione
come ricorso ex art. 99 d.p.r. 115/2002, dispone trasmettersi gli atti
al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste per quanto di
competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.5.2014.

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