Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28176 del 07/06/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28176 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANDREW SIMEON N. IL 26/06/1966
avverso la sentenza n. 1112/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
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Data Udienza: 07/06/2016
RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado resa
all’esito di rito abbreviato, ANDREW SIMEON era condannato per il reato di cui al
secondo comma dell’articolo 497 bis cod. pen. alla pena non sospesa di otto mesi
di reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
pena e al riconoscimento della sospensione condizionale della pena;
CONSIDERATO IN DIRITTO
–
che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta
infondatezza, poiché ignora la motivazione offerta dalla sentenza impugnata, la
quale sottolinea che l’imputato ha beneficiato di un trattamento sanzionatorio
favorevole, poiché addirittura inferiore al minimo edittale di un anno e quattro
mesi previsto dal secondo comma dell’articolo 497 bis cod. pen. e che oltre ad
essere senza fissa dimora, circolava con due passaporti, uno autentico ed uno
falso, circostanza indicativa di una predisposizione all’illegalità tale da non
consentire la prognosi favorevole di cui all’articolo 163 cod. pen.;
– che per costante giurisprudenza (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep.
04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv.
238851) non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia
motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai
principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d’altra parte non è necessario,
a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in
osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo invece
sufficiente l’indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel
discrezionale giudizio complessivo (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone,
Rv. 249163);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro 2000;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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l’imputato, deducendo carenza di motivazione in ordine al contenimento della
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2016
stensore
Il presidente
Il consigliere