Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28175 del 29/05/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28175 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Nicolai Daniele n. il 1.1.1975
avverso il decreto n. 251/2011 pronunciata dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Fermo il 7.11.2012;
sentita nella camera di consiglio del 29.5.2014 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. M.
Fraticelli, che ha richiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Data Udienza: 29/05/2014

Ritenuto in fatto
i. – Con atto in data 22.4.2013, Daniele Nicolai, a mezzo del
proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in data 7.11.2011 (notificato alla parte solo il 3.4.2013), con il
quale il tribunale di Fermo, su formale richiesta proveniente
dall’Agenzia delle entrate territorialmente competente (ai sensi
dell’art. 112, d.p.r. n. 115/2002), ha revocato il beneficio del patrocinio a spese dello Stato in favore del ricorrente, dovendo quest’ultimo
ritenersi titolare di un reddito complessivo superiore ai limiti di legge
per l’ammissione al beneficio invocato.
Con il ricorso proposto, il Nicolai censura il provvedimento
impugnato, per avere il giudice a quo deciso sulla revoca del beneficio
in esame nonostante la propria incompetenza (attesa la competenza
della sezione distaccata del tribunale di Sant’Elpidio a Mare), e per
avere, nel merito, disposto la revoca del beneficio in esame senza tener conto delle rettifiche relative al proprio reddito dell’anno 2010
comunicate all’amministrazione finanziaria e da quest’ultima non
tempestivamente portate a conoscenza dell’autorità giudiziaria procedente.
Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte
di cassazione, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato, siccome come emesso da giudice incompetente, con la conseguente trasmissione degli atti al tribunale di
Sant’Elpidio a Mare.
Considerato in diritto
2. – Il ricorso è infondato.
Preliminarmente, rileva il collegio la ritualità del mezzo
d’impugnazione proposto dal ricorrente, avendo lo stesso impugnato,
direttamente dinanzi a questa corte di legittimità, il provvedimento di
revoca del beneficio del patrocinio a spese dello stato adottato su richiesta dell’amministrazione finanziaria competente; al riguardo, secondo il consolidato insegnamento di questa corte, in tema di revoca
dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, mentre in caso di
revoca d’ufficio, avverso il corrispondente provvedimento è previsto
l’esperimento del ricorso in opposizione ex art. 99 d.p.r. n. 115/2002,
in caso di decreto adottato su ‘richiesta di revoca’ (e, dunque, su richiesta dell’amministrazione finanziaria), è viceversa consentito il ricorso diretto per cassazione ai sensi dell’art. 113 del d.p.r. citato..

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3. – Con riguardo ai motivi d’impugnazione avanzati dal ricorrente, osserva in primo luogo il collegio la radicale infondatezza della
doglianza riferita alla pretesa incompetenza del giudice a quo, tenuto
conto che il (così definito) tribunale di sant’Elpidio a Mare (ritenuto
competente dal Nicolai) altro non è che la sezione distaccata del tribunale di Fermo autore del provvedimento impugnato.
Al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la ripartizione degli affari tra la sede centrale del tribunale e le sezioni distaccate dello stesso, stabilita dall’art. 48 – quater r.d. 30 gennaio
1941, n. 12, introdotto dall’art. 15 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, costituisce una distribuzione degli affari tra articolazioni appartenenti a
un unico ufficio e non un riparto di competenza territoriale, come si
evince anche dall’art. 163 – bis, CO. 2, disp. att. c.p.p. (Cass., Sez. 4, n.
4205/2013, Rv. 254355).
Del pari priva di fondatezza deve ritenersi la successiva doglianza avanzata dal ricorrente (relativa delle rettifiche concernenti il
proprio reddito dell’anno 2010, comunicate all’amministrazione finanziaria e da quest’ultima non tempestivamente portate a conoscenza dell’autorità giudiziaria procedente), avendo il Nicolai in questa
sede prodotto una documentazione fiscale (evidentemente destinata
a dar conto delle richiamate rettifiche) solo in copia e in nessun modo
riferibile, con certezza acquisibile icto oculi, al periodo d’imposta relativo all’anno 2010, a cui l’odierno ricorrente asseritamente ne imputa la pertinenza (cfr. il mod. 77o allegato al ricorso).
4. — Sulla base di tali premesse, dev’essere rilevata l’integrale
infondatezza dei motivi d’impugnazione proposti dal Niccolai, a cui
segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.5.2014.

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