Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28174 del 29/05/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28174 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PUSTORINO SALVATORE N. IL 30/06/1963
nei confronti di:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
avverso l’ordinanza n. 99/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 01/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette/se:affini le conclusioni del PG Dott.
Giovanni D’Angelo, che ha concluso per l’inammissibilità;

Data Udienza: 29/05/2014

RITENUTO IN FATTO

1. In data 1/02/2013 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha respinto la
domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da Pustorino Salvatore
in relazione alla misura cautelare patita, nella forma della custodia in carcere,
dall’8 al 29 aprile 2010 e, nella forma degli arresti domiciliari, fino al 14 maggio
2010, nell’ambito di un procedimento in cui lo stesso era gravemente indiziato

2. La Corte territoriale, dopo avere ripercorso la descrizione del contesto
criminoso nell’ambito del quale erano state disposte le intercettazioni telefoniche
a carico del richiedente, ha ritenuto sussistente una condotta gravemente
colposa dell’istante sulla base del contenuto di una serie di intercettazioni
telefoniche dalle quali, secondo la Corte territoriale, con valutazione ex ante, era
desumibile l’idoneità della condotta di Pustorino Salvatore ad indurre in errore
l’autorità procedente circa il suo coinvolgimento in episodi di cessione illecita di
sostanza stupefacente. Nell’ordinanza impugnata, in particolare, sono state
riprodotte alcune conversazioni nelle quali la Corte territoriale ha individuato: il
riferimento ad una clientela portata da Pustorino Salvatore, per il
soddisfacimento delle cui esigenze era risolutivo l’intervento di altro coindagato,
poi condannato; l’allusione a conti in sospeso, da chiudere dopo gli incontri con
terzi, sollecitati e procurati sempre da Pustorino Salvatore, unita alla
sollecitazione, in due distinte occasioni, che Pustorino Salvatore faceva al
coindagato affinché gli facesse fare “bella figura”. Sulla base di tale
comportamento, la Corte territoriale ha ritenuto che sussistessero elementi
idonei ad indurre l’autorità procedente a ritenere che si trattasse di attività
finalizzata, non solo al consumo personale ma anche, allo spaccio.

3. Ricorre per cassazione, con atto sottoscritto dal difensore, Pustorino
Salvatore censurando l’ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione all’art.314 cod. proc.pen. Secondo il ricorrente, la Corte
territoriale, pur avendo enunciato una serie di principi interpretativi in materia,
avrebbe omesso di applicarli, rigettando l’istanza senza che la presunta condotta
condizionante l’applicazione e il mantenimento della misura detentiva fosse
qualificata espressamente come dolo o colpa grave. La motivazione, si assume,
sarebbe apparente per aver omesso il giudice della riparazione di fornire
indicazione di fatti concreti e precisi emersi dalla disamina della condotta tenuta
dal richiedente, non emergendo con assoluta chiarezza quale sia stato il percorso
logico seguito dalla Corte territoriale, che non avrebbe precisato se la condotta
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dei delitti di cui agli artt.73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

ascrivibile al richiedente fosse da intendersi quale dolosa o gravemente colposa,
denegando il diritto all’equa riparazione sulla base degli stessi elementi in forza
dei quali il richiedente era stato assolto, confondendo il merito della vicenda
processuale con la questione afferente alla riparazione per ingiusta detenzione.
Secondo il ricorrente, l’aver un tossicodipendente conclamato intrattenuto
attraverso conversazioni telefoniche rapporti con un solo soggetto non potrebbe
integrare gli estremi del dolo né della colpa grave quali elementi idonei ad
escludere il diritto all’equa riparazione, essendo necessario un quid pluris rispetto

ragionevolmente presumere che si trattasse di attività finalizzata, non solo al
consumo personale ma anche, allo spaccio.

4. Il Procuratore Generale, in persona del dott. Giovanni D’Angelo, ha
concluso nella sua requisitoria scritta per la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso, evidenziando come il ricorrente abbia proposto censure manifestamente
infondate.

5. Con memoria tempestivamente depositata, il Ministero dell’Economia e
delle Finanze ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso
deducendone la tardività e, nel merito, la manifesta infondatezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premessa l’ammissibilità dell’impugnazione, proposta con atto depositato
il 3/05/2013 avverso un’ordinanza notificata il 30/04/2013, il ricorso è infondato.

2. La Corte territoriale ha motivato la pronuncia di rigetto esaminando fatti
concreti, pacifici nel giudizio di cognizione, che il ricorrente contesta con
argomentazioni tendenti ad ottenere una diversa valutazione in fatto e
contrastanti con il testo della decisione impugnata, in cui la condotta gravemente
colposa è stata desunta, contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, da
elementi ulteriori, specificamente indicati, rispetto alla mera frequentazione di
soggetti dediti ad attività illecite. In ogni caso, si tratta di argomentazioni
generiche, in quanto tali inidonee a disarticolare la struttura logica del
provvedimento impugnato.

3. Il ricorso propone, in punto di diritto, una censura non condivisibile,
laddove lamenta l’omessa specificazione della natura dolosa piuttosto che
gravemente colposa della condotta ascritta al Pustorino, essendo sufficiente la
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al mero stato di tossicodipendenza, ovvero ulteriori elementi dai quali

motivazione descrittiva di una condotta qualificabile quanto meno quale
gravemente colposa per fornire legittima motivazione alla pronuncia di rigetto
dell’istanza di equa riparazione.

4. Con specifico riferimento alla censura secondo la quale la condotta del
tossicodipendente che si accompagni a soggetti dediti a traffici illeciti di sostanze
stupefacenti non possa costituire condotta gravemente colposa ostativa al
riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, occorre

indiziario a disposizione degli inquirenti, dal quale non emergeva esclusivamente
che il Pustorino frequentasse uno spacciatore. Nell’ordinanza impugnata si è
argomentata la condotta ostativa anche dal fatto che l’istante, nelle
conversazioni intercettate, organizzasse incontri tra lo spacciatore e diversi
clienti, alludesse a conti in sospeso e chiedesse al coindagato di fargli fare bella
figura.
4.1. Attribuendo rilievo agli elementi indiziari così individuati, la Corte
distrettuale si è attenuta al principio, già espresso da questa Corte, secondo il
quale le frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad
essere interpretate come indizi di complicità, quando non sono giustificate da
rapporti di parentela, e sono poste in essere con la consapevolezza che trattisi di
soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento
gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa (Sez.3, n. 363 del
30/11/2007, dep. 08/01/2008, Pandullo, Rv. 238782).

5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; al rigetto consegue, a
norma dell’art.616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché delle spese in favore del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, liquidate in complessivi euro 1.000,00.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché a rimborsare al Ministero dell’Economia e delle Finanza le
spese sostenute per questo giudizio che liquida in complessivi euro 1.000,00.
Così deciso il 29/05/2014

rilevare come la Corte territoriale abbia preso in esame il più ampio contesto

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