Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28173 del 29/05/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28173 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Emmanuele Rocco n. il 12.10.1980
avverso l’ordinanza n. 2369/2013 pronunciata dal Tribunale di sorveglianza di Torino il 29.1.2013;
sentita nella camera di consiglio del 29.5.2014 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. M.
Fraticelli, che ha richiesto la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 29/05/2014

Ritenuto in fatto
1. – Con atto depositato in data 6.3.2013, Rocco Emmanuele ha
proposto ricorso avverso il decreto in data 29.1.2013 (depositato in
data 2.2.2013 e notificato alla parte il 7.2.2013), con il quale il tribunale di sorveglianza di Torino, su formale richiesta proveniente
dall’Agenzia delle entrate di Torino (ai sensi dell’art. 112, d.p.r. n.
115/2002), ha revocato il beneficio del patrocinio a spese dello Stato
in favore del ricorrente, dovendo quest’ultimo ritenersi titolare di un
reddito familiare complessivo superiore ai limiti di legge per
l’ammissione al beneficio invocato.
Con il ricorso proposto, l’Emmanuele censura il provvedimento impugnato per aver disposto la revoca dal beneficio in esame in difetto dei presupposti di legge.
Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte
di cassazione, che ha concluso per la pronuncia di inammissibilità del
ricorso, avuto riguardo alla tardività della relativa proposizione.
Considerato in diritto
2. – Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente, rileva il collegio la ritualità del mezzo
d’impugnazione proposto dal ricorrente ai sensi dell’art. 99 d.p.r. n.
115/2002, potendo lo stesso qualificarsi quale ricorso ex alt. 113 d.p.r.
cit. nonostante la relativa proposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza di Torino; ufficio, quest’ultimo, che ha opportunamente provveduto alla trasmissione del ricorso presso questa corte di legittimità,
ai fini della relativa trattazione; al riguardo, secondo il consolidato
insegnamento di questa corte, in tema di revoca dell’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, mentre in caso di revoca d’ufficio, avverso il corrispondente provvedimento è previsto l’esperimento del
ricorso in opposizione ex art. 99 d.p.r. n. 115/2002, in caso di decreto
adottato su ‘richiesta di revoca’ (e, dunque, su richiesta dell’amministrazione finanziaria) (come nel caso di specie), è viceversa consentito il ricorso diretto per cassazione ai sensi dell’alt. 113 del d.p.r. citato..
Ai sensi di tale ultima norma, tuttavia, la proposizione del ricorso diretto per cassazione (senza effetto sospensivo) dev’essere
avanzata “entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell’articolo
97”.

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Nel caso di specie, secondo quanto rilevabile dalle stesse indicazioni contenute nel ricorso dell’Emmanuele, quest’ultimo risulta
aver ricevuto la notificazione del provvedimento di revoca del beneficio in esame in data 7.2.2013 (cfr. pag. i del ricorso), successivamente
provvedendo al deposito del ricorso avverso tale provvedimento in
data 6.3.2013.
La proposizione dell’odierno ricorso oltre il ventesimo giorno
dalla notificazione del decreto impugnato rende pertanto detto ricorso inammissibile per tardività, da ciò conseguendo il formale rilievo
della stessa inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 300,00 in favore
della cassa delle ammende dovendo ricondursi alla colpa del ricorrente la determinazione della causa d’inammissibilità.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso, così qualificata l’impugnazione proposta ex art. 99 d.p.r. n.
115/2002; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della cassa delle ammende della
somma di euro trecento (300,00).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.5.2014.

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