Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28173 del 12/04/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 28173 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MISIRI TAULAND, N. IL 5/2/1987,
avverso la sentenza n. 1120/2011 pronunciata dalla Corte di Appello di Bari il
15/7/2011;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Roberto Aniello, che ha chiesto l’annullamento
con rinvio della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha
riformato unicamente quanto alla pena inflitta, la sentenza del Giudice
dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Bari con la quale Misiri Tauland,
unitamente ad altro soggetto, era stato condannato perché ritenuto responsabile
del reato di detenzione a fine di spaccio di due pani di sostanza stupefacente del
tipo eroina, di un peso complessivo di kilogrammi 0,966. Secondo l’accertamento
condotto nei gradi di merito l’imputato ed un suo connazionale erano stati visti
armeggiare sulla portiera destra posteriore di un’autovettura unitamente ad un
terzo soggetto; sportello nel quale i militari che avevano svolto l’osservazione
una volta intervenuti avevano rinvenuto lo stupefacente caduto in sequestro.

2.1. Ricorre per cassazione nell’interesse dell’imputato il difensore di fiducia
avv. Luciano Marchianò, che con un primo motivo deduce violazione di legge in

Data Udienza: 12/04/2013

17, “113

relazione agli articoli 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen. Il decreto di citazione a
giudizio per l’udienza di appello dell’Il maggio 2011 venne inviato a mezzo
posta all’indirizzo di residenza dell’imputato ancorché questi fosse al momento
detenuto presso la casa circondariale di Bari. La raccomandata non venne
recapitata all’imputato e quindi venne depositata in giacenza presso l’ufficio
postale di Orta Nova. Di conseguenza l’imputato non ebbe conoscenza della
fissazione del giudizio di appello, non venne tradotto all’udienza e pertanto

2.2. Con un secondo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione
all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di
appello ha motivato tale diniego facendo riferimento alla quantità della sostanza
stupefacente e alle modalità dell’azione, con particolare riguardo all’occultamento
della droga, abilmente nascosta all’interno del portellone lato destro della
autovettura. Con tale motivazione la Corte di Appello omette di valutare le
circostanze ed i parametri di cui all’articolo 133 cod. pen. che l’appellante aveva
invocato nel richiedere tali circostanze. In particolare, non si è tenuto conto della
la condotta dell’imputato – che in occasione dell’arresto non resistette agli
operanti nè tentò la fuga, che in sede di convalida dell’arresto ammise la propria
responsabilità e che chiese ed ottenne di essere giudicato con il rito abbreviato-,
delle sue condizioni soggettive – incensurato e straniero che munito di regolare
permesso di soggiorno si determinò a commettere il reato per lo stato di
sopraggiunta disoccupazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.

3.1. L’esame degli atti processuali, al quale questa Corte è legittimata in
ragione della natura del primo motivo di ricorso, lascia emergere che risponde al
vero quanto esposto dal ricorrente in relazione alla notifica all’imputato del
decreto di citazione a giudizio per l’udienza del 15 luglio 2011 dinanzi alla Corte
di Appello di Bari.
In data 11 maggio 2011 venne emesso il menzionato decreto; il 14 giugno
2011 l’ufficiale giudiziario provvide ad inviare con il mezzo postale raccomandata
all’indirizzo di “Contr. Ficara s.n.c., Orta Nova”. In atti non risultano documenti
che dimostrino l’avvenuto perfezionamento della procedura di notificazione,
essendo rinvenibile unicamente una stampa delle attestazioni, che l’ente postale
rende disponibili sul proprio sito Internet, concernenti l’avvenuta accettazione
della raccomandata dal centro postale di Foggia in data 14 giugno 2011 e la
giacenza presso il centro postale di Orta Nova in data 17 giugno 2011.

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sussiste nullità del giudizio della sentenza in grado di appello.

Nel medesimo fascicolo processuale, affollata con il numero 5 del
sottofascicolo degli atti relativi al ricorso per cassazione formato presso la Corte
di appello di Bari, si rinviene la stampa dei dati tratti dalla banca dati
dell’Amministrazione penitenziaria relativa alla presenza del Misiri presso un
istituto o casa circondariale italiana alla data del 30 maggio 2011. Da essa risulta
che a tale data il Misiri era detenuto pressa la casa circondariale di Bari, ove vi
era entrato il 3 marzo 2011.
In ragione di tali dati risulta quindi che prima che fosse iniziato il
acquisita al procedimento la notizia della condizione di detenuto (nel medesimo
procedimento) dell’imputato e sin da epoca precedente alla stessa formazione
del decreto di citazione per l’udienza del 15 luglio 2011.
Mette conto rammentare che “è nulla la notifica, all’imputato detenuto, del
decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita nel domicilio dichiarato e
successivamente revocato, e reiterata, ai sensi dell’art. 161, comma quarto, cod.
proc. pen., presso il difensore, qualora l’imputato abbia comunicato all’Autorità
giudiziaria procedente il proprio stato di detenzione, nella specie risultante anche
dagli atti; trattandosi di nullità che concerne l’intervento dell’imputato nel
giudizio e, quindi, il corretto instaurarsi del contraddittorio, essa deve essere
qualificata come nullità di ordine generale che non può, pertanto, ritenersi
sanata dalla mancata eccezione del difensore presente all’udienza” (Sez. 5,
Sentenza n. 42302 del 09/10/2009, Di Palma, Rv. 245396).
Nel caso che occupa lo stato di detenzione del Misiri l al tempo della
instaurazione del procedimento di notificazione J era a conoscenza della Corte di
appello, la quale aveva anche ricevuto in data 17 maggio 2011, per conoscenza,
la nota che la Direzione della Casa circondariale di Bari aveva inviato all’ufficio
G.i.p. del Tribunale di Bari, con la quale si notiziava dell’avvenuta notifica
all’imputato detenuto di un atto proveniente da quell’ufficio.
Non è dato conoscere se al momento dell’invio del decreto di citazione per
l’udienza dinanzi alla Corte di Appello fosse in essere una dichiarazione o
un’elezione di domicilio operata dal Misiri presso l’indirizzo di Contrada Ficara
s.n.c.
Questa Corte ritiene che debba trovare comunque applicazione il principio
secondo il quale “a norma dell’art. 156 cod. proc. pen. la notifica del decreto di
citazione all’imputato detenuto deve avvenire nel luogo di detenzione, anche
quando la causa di restrizione sia diversa dal procedimento in corso cui si
riferisce la notifica e vi sia stata una precedente elezione di domicilio mai
revocata, in quanto l’ufficio giudiziario procedente, quando deve effettuare la
prima notificazione, deve svolgere le dovute ricerche in ordine allo “status

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procedimento di notificazione con l’invio dell’atto con raccomandata postale, era

libertatls” alla data della notifica del decreto. Tale regola si applica anche quando
la notificazione sia stata effettuata a norma dell’art. 161, comma quarto, cod.
proc. pen.” (Sez. 6, Sentenza n. 20459 del 20/03/2009, Rizqy, Rv. 244277),

3.3. Consegue, a quanto sin qui osservato, la ricorrenza di una nullità
assoluta ed insanabile della notifica della citazione a giudizio dinanzi alla Corte di
Appello di Bari per l’udienza del 15 luglio 2011 e degli atti conseguenti.
L’accoglimento del relativo motivo di ricorso assorbe le restanti censure

4. Si impone quindi l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per
nuovo esame alla Corte di Appello di Bari.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Bari per la
celebrazione del giudizio di appello.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/4/2013.

avanzate dal ricorrente.

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