Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28172 del 07/06/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28172 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZANETTI ANTONIO N. IL 11/10/1970
avverso l’ordinanza n. 39/2014 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
26/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 07/06/2016

RILEVATO IN FATTO

A4

-20

– che con ordinanza del

ug io si la Corte d’appello di Venezia ha

dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta da Zanetti Antonio
nei confronti dei giudici del Tribunale di Treviso, con ordinanza contro la quale
Zanetti Antonio ha proposto ricorso per cassazione;

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, poichè si esaurisce in una serie
sconclusionata di proposizioni di difficile decifrazione grafica, in larga misura prive
di apparente connessione logica tra loro, e da cui è possibile ricavare solo una
generica richiesta di annullamento ex art. 606 cod. proc. pen.;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro 2000;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2016
Il consigliere estensore

Il presidente

CONSIDERATO IN DIRITTO

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