Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28171 del 28/05/2014

Penale Sent. Sez. 4 Num. 28171 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ROMA
nei confronti di:
T.Y.
avverso l’ordinanza n 16/2014 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
13/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. U.O.;
legeLsentite le conclusioni dI PG D31t.

Data Udienza: 28/05/2014

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 13 gennaio 2014 il Tribunale del
riesame di Roma annullava l’ordinanza di applicazione della
misura cautelare della custodia in carcere emessa dal
G.I.P. del Tribunale di Cassino in data 13.12.2013 nei
confronti di T.Y., indagato in ordine al
reato di cui all’articolo 73 d.PR. 309/90 per avere venduto
in più occasioni sostanza stupefacente di tipo cocaina a
P.P..
Avverso tale provvedimento il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Cassino proponeva ricorso per
Cassazione, chiedendone l’annullamento e censurandola per
violazione di legge.
Secondo il Procuratore della Repubblica ricorrente il
Tribunale del riesame era incorso in errore di fatto e
conseguentemente di diritto allorquando aveva ritenuto, ai
fini della valutazione dell’attendibilità delle
dichiarazioni rese da P.P., che il predetto
teste era coinvolto nel fatto reato per cui si procede,
avendo più volte acquistato sostanza stupefacente dal
T.Y. e che quindi non sarebbe stato un testimone
disinteressato.
Sosteneva invece il Procuratore della Repubblica ricorrente
che il P.P. non era persona indagabile nei
procedimenti a carico del T.Y., in quanto una condotta
penalmente rilevante mai era risultata connessa con i reati
contestati all’odierno ricorrente. Pertanto erroneo sarebbe
stato considerare inattendibile la sua testimonianza, o
meglio parificarla, quanto a valenza probatoria, a quella
di coindagati o coimputati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è fondato.
indicato
ha
infatti
impugnato
provvedimento
Il
dettagliatamente, con motivazione congrua e adeguata, le
ragioni per cui ha ritenuto che le dichiarazioni rese da
P.P., sulla cui base il giudice emittente ha
fondato la sussistenza del requisito indiziario a carico
del T.Y., provengono da persona oggettivamente
coinvolta nel fatto di reato (lo spaccio di droga)
ascritto all’odierno ricorrente.
In particolare veniva messa in rilievo la circostanza che
quanto dichiarato dal P.P., l’avere cioè acquistato 2025
grammi di cocaina dal T.Y., che ha definito suo
fornitore, non poteva far ritenere la sua testimonianza
come proveniente da un terzo disinteressato, a prescindere
da quanto poi da lui successivamente dichiarato e cioè di

fl

avere utilizzato lo stupefacente solo per uso personale
(uso personale che, rilevavano i giudici del Tribunale del
riesame, risultava incompatibile con il quantitativo
acquistato).
D’altra parte lo stesso Procuratore della Repubblica
ricorrente dava atto che il P.P., arrestato
nel febbraio 2013 perché trovato in possesso di sostanza
stupefacente, era stato individuato nell’indagine a carico
del T.Y. nel procedimento penale n.4110/12 RGNR come
acquirente di droga dal predetto e per tale motivo assunto
a sommarie informazioni.
La circostanza poi che il P.P. aveva reso le
dichiarazioni secondo cui egli acquistava la sostanza
stupefacente dal T.Y. soltanto nel giugno 2013 e che
le stesse non erano sovrapponibili a quelle da lui rese in
sede di interrogatorio di garanzia nel febbraio 2013 è
stato uno dei motivi che hanno indotto i giudici del
riesame a ritenere le dichiarazioni del P.P. non
intrinsecamente attendibili.
Il provvedimento impugnato infatti non si è limitato ad
analizzare la questione se il P.P. potesse
ritenersi teste disinteressato oppure dovesse ritenersi
soggetto coinvolto nel reato, anche se formalmente non
indagato, ma ha attentamente valutato le sue dichiarazioni
finendo con il ritenerle non attendibili.
I giudici del Tribunale del riesame hanno infatti ritenuto
che egli era soggetto coinvolto nel reato oggetto del
procedimento che ci occupa; che il ruolo a lui attribuito
nell’ambito di detto procedimento di
acquirente/utilizzatore sulla base delle sue sole
dichiarazioni necessitava di ulteriori approfondimenti
investigativi; che il P.P. era stato arrestato per
spaccio di sostanze stupefacenti nel febbraio 2013, che,
come sopra indicato, le dichiarazioni da lui rese nel
febbraio 2013 non erano sovrapponibili a quelle rese nel
giugno 2013.
Sulla base di tali considerazioni assolutamente logiche il
Tribunale del riesame è quindi giunto alla conclusione
che, allo stato degli atti, sulla base di quanto finora
emerso, le dichiarazioni del P.P. non possono da sole
costituire il compendio indiziario grave richiesto dalla
legge per l’applicazione della misura cautelare, ben
potendo egli avere interesse a rappresentare una verità
processuale diversa dalla realtà, eventualmente per
al
relazione
in
processuali
benefici
acquisire
procedimento in cui ha assunto la veste di indagato.
Il proposto ricorso deve essere , pertanto, rigettato.
PQM
Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 28.05.2014

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