Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28171 del 07/06/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28171 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CECCARELLI MARIO N. IL 22/02/1963
avverso la sentenza n. 5401/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del
05/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 07/06/2016

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
CECCARELLI MARIO era dichiarato responsabile di bancarotta pluriaggravata alla
pena di tre anni e tre mesi di reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputata, avv. Roberta Rossetti, denunciando nullità della sentenza per
inosservanza dell’articolo 129 cod. proc. pen., per l’insufficienza degli elementi a

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, poiché si limita a
dedurre una generica carenza probatoria;
– che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di
inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di
dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma
anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel
caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti
dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione
della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi
che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice
dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso determina la preclusione per questa
Corte della possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non punibilità ex art. 129
del codice di rito (fra le quali la prescrizione intervenuta in epoca successiva alla
sentenza) e comporta le conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen., ivi
compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa,
anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi
equo fissare in euro 2000;

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2016
Il consigliere estensore

Il presidente

giustificare un giudizio di responsabilità;

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