Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28170 del 07/06/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28170 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL MOUFLIH MOHAMIVIED N. IL 01/01/1971
avverso la sentenza n. 191/2015 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
15/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

f

Data Udienza: 07/06/2016

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,
fu applicata a EL MOUFLIH MOHAMMED per una serie di reati la pena concordata
con la pubblica accusa nella misura di 1 anno e sei mesi di reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto redatto personalmente, con il quale si deduce violazione dell’articolo 81,
comma 2, cod. pen. tra i reati di cui ai capi e) ed h), rappresentati dal porto fuori

commettere nessuno dei reati elencati negli altri capi di imputazione;

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso è inammissibile per infondatezza manifesta della censura, poiché la
doglianza afferente al rapporto di continuazione criminosa riconosciuto dal giudice
di merito tra le due fattispecie criminose ascritte all’imputato e idoneamente
motivato, attesa (al di là dell’immanente contiguità spazio-temporale dei fatti
reato) l’evidente potenziale utilizzo da parte dell’imputato delle condotte di lesioni
personali (anche se poi non concretamente realizzato), introduce una censura di
mero fatto non apprezzabile -anche in ragione della peculiarità della decisione resa
ex art. 444 cod. proc. pen. – in sede di legittimità. Invero, come a più riprese
statuito da questa Corte regolatrice, il giudice, quando accoglie una richiesta di
applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. che prevede il riconoscimento
del cumulo giuridico per effetto della continuazione tra i reati contestati, non è
tenuto a motivare le ragioni di fatto poste a fondamento dell’unicità del disegno
criminoso così come prospettate dalle parti (Sez. 7, n. 23672 del 22/04/2015,
Hassni, Rv. 263796);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro 2000;

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
‘ammende.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2016
Il consigliere estensore

DF

Il presidente

dalla propria abitazione di un martello e di un coltello, poiché il martello non servì a

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