Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28169 del 07/06/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28169 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANDRIOLI GABRIELE N. IL 26/10/1944
avverso la sentenza n. 2534/2014 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
08/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 07/06/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in riforma di quella di primo grado, è stata
dichiarata l’estinzione per prescrizione in favore di ANDRIOLI GABRIELE del reato di
cui all’articolo 483 cod. pen., in relazione alla falsa dichiarazione sostitutiva di
certificazione riguardante l’ultimazione di opere di cambio di destinazione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, avv. Paolo Pellicini, denunciando violazione dell’articolo 129 cod.

pronunciata sentenza di assoluzione, le quali a giudizio del ricorrente emergevano
in maniera non contestabile, poiché alla data del 15 marzo 2003 le principali opere
necessarie al cambio di destinazione d’uso dell’immobile erano state pacificamente
realizzate, secondo il concetto di completamento funzionale accolto dalla
giurisprudenza del Consiglio di Stato (vengono richiamati stralci di alcune
deposizioni);
– che con memoria depositata in data 1 giugno 2016 il difensore dell’imputato ha
ribadito le proprie doglianze, con particolare riferimento alla giurisprudenza del
Consiglio di Stato sul concetto di ultimazione delle opere;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile poiché deduce circostanza in punto di
fatto e non la violazione di legge, poiché la Corte territoriale ha fatto corretta
applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo il
quale “in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a
pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma secondo, cod.
proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del
fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale
emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la
valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di
“constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e
sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di
approfondimento” (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274);
– che il ricorrente contrappone un alternativo apprezzamento degli elementi di
prova alla valutazione operata dei giudici di merito, finendo con il richiedere alla
Corte di legittimità di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti. Indice
sintomatico è il richiamo di passaggi della deposizione dei testi Guglielmi e
Federighi, senza che ne sia però denunciato alcun travisamento; sotto questo

proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alle ragioni per cui non è stata

profilo va ribadito che la Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni
autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare
nell’esame del contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel
provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte, poiché
in sede di legittimità è l’argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova
e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al
controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle
regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza della completezza espositiva

– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro 2000;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2016
Il consigliere estensore

Il presidente

(Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Bonavota, Rv. 253227);

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