Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28168 del 07/06/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28168 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI SIRACUSA
nei confronti di:
GIULIANO GIUSEPPE N. IL 23/07/1983
avverso la sentenza n. 40/2009 GIUDICE DI PACE di FLORIDIA, del
15/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 07/06/2016

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
GIULIANO GIUSEPPE fu assolto dall’accusa di lesioni in danno di Formica
Giovanni;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore di Siracusa,
deducendo vizio di motivazione per l’omessa considerazione del referto medico
del pronto soccorso, dal quale risultano plurime lesioni nonché iperemia

fossero riconducibili alla condotta dell’imputato;

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile poiché attiene alla valutazione delle
prove e non a passaggi motivazionali della sentenza, il che non è ammesso in
sede di legittimità, giacchè finisce con il richiedere alla Corte di legittimità di
prendere posizione tra le diverse letture dei fatti; sotto questo profilo va ribadito
che la Corte dì cassazione non ha il compìto di trarre valutazioni autonome dalle
prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell’esame del
contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento
impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte, poiché in sede di
legittimità è l’argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle
fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al
controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza
alle regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza della completezza
espositiva (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Bonavota, Rv. 253227);
– che il giudice di pace di Floridia ha espressamente escluso la compatibilità tra
le risultanze del referto medico e la descrizione dei fatti della persona offesa,
per cui, stando allo scarno ricorso della parte pubblica, questa Corte dovrebbe
procedere ad una rivalutazione delle prove, inammissibile come anzi detto;
– che va pertanto dichiarata

del ricorso;

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2016
Il consigliere eensore

Il presidente

all’occhio sinistro e delle ragioni per cui il giudice ha escluso che quelle lesioni

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