Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28167 del 28/05/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28167 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MATUOZZO CLAUDIO N. IL 28/02/1970
avverso l’ordinanza n. 4/2014 TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA, del
20/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
4,ette‘sentite le conclusioni del PG Dott.
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rep< car_de,&21-; Data Udienza: 28/05/2014 ~efiscir-Avir, Pi ( Con ordinanza in data 20 gennaio 2014 il Tribunale di
L'Aquila rigettava la richiesta di riesame
proposta
nell'interesse di Matuozzo Claudio, indagato in ordine al
reato di cui agli articoli 110 c.p. e 73 d.PR. 309/90, e,
per l'effetto, confermava l'ordinanza emessa dal G.I.P. del
Tribunale di L'Aquila in data 24.12.2013 che gli aveva
applicato la misura della custodia in carcere.
Avverso tale provvedimento Matuozzo Claudio, a mezzo del
suo difensore,
proponeva ricorso per
Cassazione
e
concludeva chiedendone l'annullamento per i seguenti
motivi:
1) art.606 lett.b)
c.p.p. - violazione di legge in
relazione all'articolo 309 numeri 9 e 10. c.p.p..
Lamentava la difesa che il Tribunale avrebbe dovuto
decidere sull'ordinanza oggetto del riesame entro il
termine previsto dal numero 10 dell'art.309 c.p.p.
Pertanto, poiché il Tribunale aveva deciso ben oltre il
termine di dieci giorni dalla trasmissione degli atti
previsto dalla sopra indicata norma, l'ordinanza che
aveva disposto la misura cautelare avrebbe perso di
efficacia.
c.p.p.- violazione di legge con
2) Art.606 lett.b)
riferimento all'articolo 309 numeri 5-10 c.p.p..
Lamentava il difensore avv.Fabio Cantelmi di avere
proposto ricorso davanti al Tribunale di Sulmona,
competente a ricevere l'atto, essendo egli colà
iscritto, in data 31.12.2013, ma il Presidente aveva
trasmesso gli atti al Tribunale di L'Aquila oltre il
quinto giorno in violazione dell'art.291,co.1, c.p.p..
Tale fatto aveva determinato la fissazione di
un'udienza non prossima all'arresto.
3) Carenza di motivazione con riferimento alle esigenze
cautelari ex artt.274 e 275 c.p.p.. Lamentava la difesa
la carenza di motivazione in ordine alle esigenze
cautelari sia dell'ordinanza del G.I.P. che aveva
disposto la misura, sia del provvedimento del riesame.
In particolare lamentava che non erano state indicate
le ragioni per cui non era stata accolta la richiesta
di arresti domiciliari in luogo della detenzione in
carcere. RITENUTO IN FATTO CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
Per quanto attiene ai primi due motivi si osserva che
secondo la concorde giurisprudenza di questa Corte (cfr,
Cass., sez.1, sent. n.30526 dell'8.07.2011, rv.250911;
Cass., sez.3, sent. n.4113 del 17.12.2007, rv.239242) la Pi PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente
provvedimento sia trasmessov al direttore dell'istituto
penitenziario competente perché provveda a quanto
stabilito dall'art. 94 c.1 ter disp.att. del c.p.p..
Così deciso in Roma il 28.05.2014 presentazione della richiesta di riesame nella cancelleria
di un Tribunale diverso da quello competente comporta che
i termini per la trasmissione degli atti e per la
decisione decorrano dal giorno in cui la richiesta
perviene alla cancelleria del Tribunale competente e non
da quello dell'originaria presentazione, restando a carico
delle parti richiedenti il lasso di tempo intercorrente
tra la presentazione o spedizione e la ricezione della
richiesta da parte di quest'ultimo ufficio.
Tanto premesso si osserva che, nella fattispecie che ci
occupa, dall'esame degli atti è risultato che il ricorso è
stato depositato nella cancelleria del Tribunale di
Sulmona il 31.12.2013 ed è stato trasmesso al Tribunale
del riesame di L'Aquila a mezzo fax il successivo
7.01.2014. Poiché è risultato che il pubblico Ministero ha
trasmesso gli atti il 9.01.2014, si deve ritenere che gli
stessi siano pervenuti alla cancelleria del Tribunale di
L'Aquila non prima del 10.01.2014 e comunque sul punto
nulla ha rilevato la difesa del ricorrente.
Pertanto, essendo stata l'udienza camerale fissata per il
20.01.2014, il termine di dieci giorni dalla trasmissione
degli atti previsto dal numero 10 dell'art.309 c.p.p. è
stato rispettato.
Infondato è altresì il terzo motivo di ricorso, atteso che
il provvedimento impugnato risulta adeguatamente e
congruamente motivato quanto alla sussistenza
dell'esigenza cautelare di cui all'art.274 lett.c) c.p.p.,
in considerazione delle modalità della condotta criminosa
e dei precedenti penali, da cui era possibile desumere la
pericolosità del prevenuto e la probabilità concreta e
attuale che egli potesse commettere ulteriori reati della
stessa specie di quello per cui si procede, elementi tutti
che inducevano i giudici a ritenere la detenzione in
carcere l'unica misura idonea a scongiurare tale rischio.
Il proposto ricorso deve essere, pertanto, rigettato e il
ricorrente condannato al pagamento delle spese
processuali.