Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28167 del 07/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 28167 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FLORIS FRANCESCO N. IL 11/11/1956
avverso la sentenza n. 9639/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 29/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 07/06/2016

RILEVATO IN FATTO

‘t- che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, FLORIS
FRANCESCO fu condannato alla pena di tre anni di reclusione per bancarotta
fraudolenta patrimoniale, quale amministratore della “Floris s.r.l.”;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, avv. Cristiano Soverini, denunciando vizio di motivazione in ordine al
diniego delle attenuanti generiche e carenza assoluta di motivazione in ordine alla

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché in
relazione alle attenuanti generiche la doglianza appare generica, in quanto si limita
a evidenziare la lievità dei due precedenti penali riportati, rappresentati da decreti
penali per i quali è stata pagata la sanzione pecuniaria, senza indicare alcun
elemento positivo, a fronte di una motivazione che fa leva non solo sull’assenza di
elementi di segno positivo, ma anche sui precedenti penali riportati l’imputato;
che questa Corte ha recentemente ribadito che il mancato riconoscimento di tali
circostanze può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o
circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62-bis,
disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24
luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della
diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 3, n.
44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610).;
– che con riferimento alla sospensione condizionale della pena, la pena di tre anni di
reclusione non poteva essere sospesa, non rientrando nei limiti edittali previsti
dall’articolo 163 cod. pen.;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro 2000;
P. Q. M.
‘dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2016
Il consigliere estensore

Il presidente

richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA