Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28166 del 07/06/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28166 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

vista la richiesta di rimessione proposta da:
ZANETTI ANTONIO N. IL 11/10/1970
avverso l’ordinanza n. 294/2009 TRIBUNALE di TREVISO, del
22/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 07/06/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con ordinanza del 22 luglio 2015 il Tribunale di Treviso ha trasmesso un
documento manoscritto da Zanetti Antonio con il quale si chiede la rimessione del
procedimento a suo carico in corso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

sconclusionata di proposizioni di difficile decifrazione grafica, in larga misura prive
di apparente connessione logica tra loro, e da cui è possibile ricavare solo una
generica richiesta di remissione del processo ai sensi dell’articolo 45 cod. proc.
pen.;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
jmporto stimasi equo fissare in euro 2000;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2016
Il consigliere estensore

Il presidente

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, poichè si esaurisce in una serie

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