Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28165 del 07/06/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28165 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RACHIH HABIBA N. IL 01/01/1970
avverso la sentenza n. 4370/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 18/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 07/06/2016

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
RACHIH HABIBA era dichiarata responsabile del reato di cui all’articolo 483 cod.
pen. in relazione alla falsa denuncia di smarrimento del permesso di soggiorno,
in realtà sequestrato da parte dell’autorità spagnola, e condannata alla pena di
giustizia, fatti del 14 settembre 2007;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputata, avv. Alessandro Cristofori„ denunciando violazione di legge e vizio

frontiera spagnola, che non era l’imputata ed in relazione al diniego delle
attenuanti generiche;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta
infondatezza, poiché la doglianza in ordine all’identificazione nella persona
fermata alla frontiera spagnola è stata già esaminata dalla sentenza d’appello,
con la cui motivazione il ricorso non si confronta ed diniego delle attenuanti
generiche è fondato sui precedenti penali dell’imputata;
– che legittimamente il giudice, tra gli elementi di valutazione che può utilizzare
ai fini dell’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis
cod. pen. o di determinazione della pena, indicati dall’art. 133 cod. pen., può
considerare i precedenti penali (Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv.
260460; Sez. 6, n. 16250 del 12/03/2013, Schirinzi, Rv. 256186; Sez. 5, n.
27382 del 28/04/2011, Franceschin, Rv. 250465);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso determina la preclusione per questa
Corte della possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non punibilità ex art. 129
del codice di rito (fra le quali la prescrizione intervenuta in epoca successiva alla
sentenza) e comporta le conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen., ivi
compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa,
anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi
equo fissare in euro 2000;

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2016
Il consigliere estensore

Il presidente

di motivazione, in riferimento all’identificazione della persona fermata alla

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