Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28164 del 07/06/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28164 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SARACINO GIUSEPPE N. IL 09/01/1981
avverso la sentenza n. 3153/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 03/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 07/06/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
SARACINO GIUSEPPE era dichiarato responsabile del reato di cui all’articolo 495
cod. pen. e condannato alla pena di giustizia, fatti del 5 agosto 2007;

denunciando vizio di motivazione, in riferimento al diniego delle attenuanti
generiche, ed all’art. 157 cod. pen., per avere la Corte territoriale omesso di
pronunciare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione prima della
decisione di merito;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché il
diniego delle attenuanti generiche è fondato sui precedenti penali dell’imputato, i
quali sono plurimi, gravi ed anche specifici;
– che legittimamente il giudice, tra gli elementi di valutazione che può utilizzare
ai fini dell’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis
cod. pen. o di determinazione della pena, indicati dall’art. 133 cod. pen., può
considerare i precedenti penali (Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv.
260460; Sez. 6, n. 16250 del 12/03/2013, Schirinzi, Rv. 256186; Sez. 5, n.
27382 del 28/04/2011, Franceschin, Rv. 250465);
– che anche in relazione alla prescrizione la doglianza è manifestamente
infondata, poiché ai sette anni e sei mesi del termine ordinario ex art. 157 cod.
pen. vanno aggiunti 185 giorni di sospensione per effetto di cause di sospensione
(rinvii del 14.3.2011, 17.10.2011 e 11.12.2014, dovuti a impedimenti del
difensore) e dunque, la prescrizione maturava il 7 agosto 2015, in data
successiva alla decisione di appello del 3 marzo 2015;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso determina la preclusione per questa
Corte della possibilità di rilevare l’esistenza di cause di non punibilità ex art. 129
del codice di rito (fra le quali la prescrizione intervenuta in epoca successiva alla
sentenza) e comporta le conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen., ivi
compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa,

2

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,

anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi
equo fissare in euro 2000;

P. Q. M.

spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2016
Il consigliere este sore

Il presidente

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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