Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28163 del 07/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 28163 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FASCIOLO MAURO N. IL 11/09/1974 parte offesa nel procedimento
c/
NASELLI GAETANO ATTILIO N. IL 08/02/1972
avverso l’ordinanza n. 4115/2013 GIP TRIBUNALE di
ALESSANDRIA, del 25/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 07/06/2016

RITENUTO IN FATTO

– che il difensore di FASCIOLO MAURO propone ricorso per cassazione contro
l’ordinanza di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Alessandria, a seguito di udienza in camera di consiglio nel
procedimento contro NASELLI GAETANO ATTILIO;
– che il ricorrente deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione in
ordine alla mancata valutazione da parte del giudice dell’incompletezza delle

richiesta di archiviazione (in particolare è solo parziale la trascrizione di una
videoregistrazione); si contesta il giudizio di riconoscimento della legittima
difesa, con particolare riferimento alla proporzionalità della reazione;
– che con memoria del 31 maggio 2016 il difensore del ricorrente, avv. Ada
odino, contesta il provvedimento di assegnazione alla Settima sezione per
l’assenza di motivazione, rappresentata da una crocetta su un modulo, e
ribadisce le proprie doglianze principali; a sostegno dei propri argomenti
evidenzia che il Tribunale di Alessandria con ordinanza del 26 febbraio 2016 ha
archiviato il procedimento per calunnia originato dalla denuncia del Naselli contro
il FASCIOLO;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è inammissibile, poiché, pur deducendo violazione di legge e
carenza di motivazione, il ricorrente in realtà censura la motivazione del
provvedimento. L’ordinanza di archiviazione, infatti, è stata emessa – a seguito
dell’opposizione del ricorrente – all’esito della rituale instaurazione e celebrazione
dell’udienza partecipata in camera di consiglio e secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte “l’ordinanza di archiviazione è impugnabile
soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma sesto dell’art. 409 cod. proc. pen.; e
tali limiti sussistono, quale che sia il procedimento a conclusione del quale essa
sia stata pronunciata. La citata norma, nel fare espresso e tassativo richiamo ai
casi di nullità previsti dall’art. 127, comma quinto, cod. proc. pen., legittima il
ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in
grado di esercitare le facoltà ad esse attribuite dalla legge” (Sez. U, n. 24 del
09/06/1995, Bianchi, Rv. 201381; Sez. 6, n. 436 del 05/12/2002, Mione; Sez. 1,
n. 8842 del 07/02/2006, P.O. in proc. Laurino, Rv. 233582);
– che osta a una diversa lettura il principio di tassatività dei mezzi
d’impugnazione e non v’è ragione costituzionalmente imposta di un ampliamento
della piattaforma dei vizi denunziabili mediante ricorso, considerata la natura,
2

indagini svolte dal pubblico ministero, ordinate dal gip all’esito di precedente

”interlocutoria e sommaria… finalizzata a un controllo di legalità sull’esercizio
dell’azione penale e non a un accertamento sul merito dell’imputazione”

(Corte

cost. ord. n. 153 del 1999; ord. n. 54 del 2003), dell’archiviazione e la

ratio,

esclusivamente servente il controllo di legalità e obbligatorietà dell’azione
penale, che tradizionalmente si riconosce assistere gli strumenti di tutela
dell’offeso;
– che del resto alla pretesa sostanziale del denunziante/querelante offrono
comunque adeguata garanzia, la possibilità di sollecitare una riapertura delle

di esercitare i propri diritti d’azione e difesa, ampiamente e senza preclusione
alcuna, nella sede (civile) propria;
– che devesi comunque escludere che il provvedimento denunziato abbia i
caratteri dell’atto abnorme (secondo i parametri fissati da Sez. U, n. 25957 del
26/03/2009, Toni, Rv. 243590): sotto l’aspetto strutturale, infatti, non può dirsi
abnorme il provvedimento sol perché eventualmente viziato da errata
interpretazione di norme sostanziali o processuali; sotto l’aspetto funzionale, poi,
un siffatto provvedimento non è suscettibile di produrre alcuna paralisi
processuale;
– che con specifico riferimento all’incompleto trascrizione della videoripresa,
peraltro, il GIP dà atto di una diretta visione ed ascolto della medesima;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro 2000;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2016
Il consigliere stensore

Il presidente

indagini, anche sulla scorta di indagini difensive, e di mantenere l’intatta facoltà

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA