Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28162 del 25/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28162 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DELEIDI FORTUNATO N. IL 14/09/1954
avverso l’ordinanza n. 295/2014 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
11/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ~414.0“)
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Data Udienza: 25/06/2014

Ritenuto in fatto e diritto
1. Deleidi Fortunato, tramite il fiduciario , impugna per cassazione
l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano con la quale , in
esito al ricorso proposto dal Deleidi ex art 309 cpp, è stata
conferma alla la ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa

gravemente indiziato del reato di cui agli artt 110 e 353 c.p.
2. A supporto del ricorso sono addotte violazioni di legge afferenti
le esigenze cautelari , sub specie del rischio di recidiva e di
inquinamento probatorio ; ancora violazione dell’art 273 comma II
per essere stata emessa la misura malgrado la sussistenza dei
presupposti utili alla futura concessione della sospensione
condizionale della pena.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza
di interesse.
4.Allo stato , per quanto acquisito d’ufficio ( si veda l’ordinanza
assunta dal GIP ex art 299 cpp in data 21 maggio 2014) al
ricorrente non risulta applicata alcuna misura cautelare in ragione
della intervenuta revoca dell’originario provvedimento coercitivo.
Manca dunque un interesse attuale e concreto al ricorso così come
imposto dall’art. 568 c.p.p., comma 4, con disposizione in
generale riferibile ai giudizi di impugnazione e dunque applicabile
anche alle impugnazioni in materia cautelare; attualità e
concretezza dell’interesse che devono esistere non solo nel
momento dell’impugnazione ma in quello della decisione.
Né, nel caso , l’interesse al gravame può recuperare spazi di
rilievo in ragione del disposto di cui all’art 314 comma II . Ciò
considerando il tenore delle doglianze , primariamente legate alla
sussistenza delle esigenze cautelari riscontrate a sostegno della
misura applicata; ed anche a voler correlare il secondo motivo di
gravame al citato dato normativo legato alla ingiusta detenzione ,

dal Gip presso il Tribunale di Monza ai danni del ricorrente,

occorreva comunque una ribadita e specifica intenzione in tal
senso manifestata dal ricorrente, non riscontrata.
5. Alla declaratoria di inammissibilità non consegue la condanna
alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma alla
cassa delle ammende in considerazione del fatto che la ragione di

fondata sulla revoca per altra via disposta del provvedimento
impugnato.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di
interesse.
Così deciso in data 25 giugno 2014
Il Consigliere estensore

Il Pli esiden e

sopravvenuta carenza dell’interesse all’impugnazione risulta

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