Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28162 del 07/06/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28162 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRAMMATICO ANTONIO N. IL 22/10/1941
avverso la sentenza n. 1376/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 29/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 07/06/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado,
GRAMMATICO ANTONIO è stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta
in qualità di amministratore di fatto della società “Sudovest turismo e congressi

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso personalmente l’imputato,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al contributo
causale dell’imputato, atteso che la cassa era nella disponibilità di Asta Maria
Antonietta, amministratore pro tempore della società e che vi erano stati
numerosi prelevamenti in contanti dal conte corrente, per effettuare pagamenti
dei dipendenti in nero; inoltre erroneamente non è stata ritenuta attendibile la
teste Abbione e si è rigettatd, la richiesta di perizia per accertare l’entità del
“nero”, laddove invece questa sarebbe stata utile;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile poiché è fondato su motivi che
ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di
specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione
tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente
dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191,
Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez.
4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n.
35492, Tasca, Rv. 237596);
-che la motivazione della sentenza impugnata descrive ampiamente sulla base di
numerosissime deposizioni testimoniali il ruolo gestionale di amministratore di
fatto svolto dall’imputato per cui è evidente la sua responsabilità per le
distrazioni contestate e la tenuta delle scritture contabili; che Asta Maria
Antonietta agiva sotto la direzione del Grammatico; che la teste Abbione è stata
ritenuta inattendibile poiché le sue dichiarazione sono dissonanti con tutte le
ulteriori emergenze probatorie, di segno decisamente contrario; che la perizia
2

Srl”, alla pena di giustizia;

contabile non è stata ammessa sulla base della considerazione, assolutamente
logica, che non è possibile attraverso l’esame della documentazione contabile
accertare di pagamenti in nero, poiché per definizione non risultanti dalla
contabilità;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad

pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro 2000;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2016
Il consigliere estensore

Il presidente

escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione

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