Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28161 del 25/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28161 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI MONZA
nei confronti di:
RICCIOTTI GIOVANNI BATTISTA N. IL 13/04/1961
avverso l’ordinanza n. 18/2014 TRIB. LIBERTA’ di MONZA, del
21/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. gi. :10.4.0-0N ‘t
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Uditi difensor Avv.;

d-A-e

Data Udienza: 25/06/2014

Ritenuto in fatto e diritto
1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza impugna per
Cassazione l’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Monza, su ricorso
di Ricciotti Giovanni Battista, indagato del delitto di cui all’art. 110 , 319 e 321
cod.pen., ha dichiarato l’incompetenza territoriale del Gip del Tribunale di Monza
e trasmesso gli atti al PM quanto al sequestro per equivalente , disposto ai danni
del Ricciotti, della somma di euro 10.000.

riesame ex art. 324 cod.proc.pen., era già stata esercitata l’azione penale con
la richiesta di giudizio immediato; e che , in coerenza, risultava oramai consunto
ogni potere del giudice cautelare e per esso del Tribunale del riesame in punto
alla valutazione sulla competenza , oramai di esclusiva pertinenza del Giudice
chiamato a definire nel merito il giudizio.

3. Il ricorso è fondato.

4. In linea con quanto osservato dalla Procura ricorrente, giusta quanto
previsto dall’art 22 cod.proc.pen e in considerazione della natura strumentale e
incidentale del giudizio cautelare rispetto al merito , la autonoma sindacabilit40
da parte del Tribunale del riesame tsdella competenza territoriale del giudice che
ha emesso una misura cautelare si esaurisce, al pari di quella del giudice della
cautela , nella fase delle indagini preliminari; una volta chiusa tale fase, ogni
questione concernente la competenza resta indefettibilmente ascritta o al GUP,
secondo quanto previsto dal comma III della norma citata da ultimo, o al
giudice del merito ex art 23 stesso codice.

5. Ne viene che , esercitata l’azione penale , ogni valutazione sulla competenza,
inscindibilmente attratta al merito del giudizio, è imprescindibilmente ascritta al
giudice che procede, a seconda delle diverse fasi del giudizio . Al Tribunale del
riesame, pur a fronte del rilievo di incompetenza sollevato dall’imputato , resta
per contro preclusa la possibilità di provvedere sul tema pregiudiziale in rito,
oramai estraneo alle autonome valutazioni di pertinenza del giudice della
cautela.

6. Del resto, è pacifico che , esercitata l’azione penale o pendente il giudizio di
merito, le contestazioni legate ad interventi cautelari disposti dal giudice
individuato ex art 279 cpp, successivi al provvedimento genetico e posti alla
disamina del Tribunale del riesame, non potranno mai riguardare il tema della

2. Segnala l’Ufficio ricorrente come , già al momento della proposizione del

competenza ma solo gli ambiti di immediata e esclusiva pertinenza della
valutazione cautelare,
A ragionare diversamente, inoltre , finirebbero per emergere distonie di sistema
non superabili, immediatamente correlate alla indiscussa inscindibilità tra i temi
cautelari e quelli di merito del processo : si pensi agli effetti della trasmissione
degli atti al PM disposta ai sensi del primo comma dell’art 22 cod.proc.pen nel
raffronto con la irretrattabilità dell’azione penale già esercitata; ancora, alla
possibile divaricazione di valutazioni tra quelle così assunte dal giudice del

procede , segno di una inaccettabile separazione tra i due profili , di merito e
cautela, all’interno del medesimo procedimento.

7. Infine , non vale – così come ha mostrato di fare la Procura Generale nel corso
della discussione resa alla udienza camerale nel supportare le conclusioni
articolate – rifarsi alla giurisprudenza di questa Corte in forza alla quale viene
ordinariamente ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso
l’ordinanza con cui il Tribunale della libertà abbia dichiarato la propria
incompetenza territoriale disponendo la trasmissione degli atti ad altra autorità
giudiziaria ritenuta territorialmente competente ( cfr Sez. 6, n. 32337 del
18/06/2010 – dep. 26/08/2010, Pmt in proc. Marchetti, Rv. 248088 ed i
precedenti ivi richiamati) . Si tratta di arresti, infatti, che mal si attagliano al
caso di specie perché tutti legati a decisioni nelle quali era ancora attuale , non
essendo stata esercitata l’azione penale , l’autonoma valutazione ascritta sul
tema della competenza al giudice cautelare e per esso al Tribunale del riesame.

8. Ne viene la fondatezza del gravame in ragione della addotta violazione di
legge con conseguente annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al
Tribunale del riesame perché proceda , nel merito, alla valutazione gelAnaevi4o
afferente la richiesta di riesame , in precedenza omessa per la ritenuta
fondatezza della questione di competenza.
PQM

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per il giudizio di riesame al Tribunale di
Monza.

Così deciso il 25 giugno 2014
Il Consigliere estensore

I Preside te

riesame e quelle di segno contrario rese sul medesimo punto dal giudice che

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