Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28160 del 23/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28160 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Raffaelli Davide

nato il 14.4.1974

avverso la sentenza del 28.9.2011
del GIP del Tribunale di Milano
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
lette le conclusioni del P.G., dr.Piero Gaeta, che ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso

1.

Data Udienza: 23/05/2013

RITENUTO IN FATTO

2.Propone ricorso per cassazione il Raffaelli, denunciando la mancanza o manifesta illogicità
della motivazione In relazione alla disposta confisca del denaro.
Il GIP non solo ha omesso qualsiasi motivazione In ordine alle ragioni per cui andava disposta
la confisca, ma ha anche omesso di esaminare le deduzioni del ricorrente, secondo cui, come
emergeva dalla documentazione prodotta, poco prima della perquisizione era stata percepita
la somma di euro 4.500,00 a titolo di risarcimento danni e che il denaro doveva essere
utilizzato anche per far fronte alle necessità del padre invalido convivente.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
2.A seguito della modifica dell’art.445 c.p.p. (con l’arti comma lett.a L.12.6.2003 n.134) è
stata prevista la confisca in tutte le ipotesi di cui all’art.240 c.p. e quindi sia in caso di confisca
obbligatoria che di confisca facoltativa.
La confisca rimane, però, un’ eccezione, non essendo consentita l’applicazione di tutte le altre
misure di sicurezza con la sentenza ex art.444 c.p.p.
Conseguentemente, per stabilire se la confisca debba ritenersi come obbligatoria o come
facoltativa, bisogna tener conto del disposto dell’art.240 c.p. cui rinvia l’art.445 c.p. (a meno
che l’obbligatorietà non sia prevista espressamente da qualche norma speciale).
Sicchè, mentre delle cose che costituiscono il prezzo del reato e di quelle “oggettivamente
criminose” è sempre ordinata la confisca, per le cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e per le cose che ne sono il prodotto o il profitto è prevista la confisca
facoltativa e solo in caso di condanna.
La confisca è quindi obbligatoria quando sia prevista come tale da una particolare disposizione
di legge oppure nelle ipotesi dl cui aWart.240 cpv. c.p.
3.Come è stato più volte affermato la confisca facoltativa tende a prevenire la commissione di
altri reati, sottraendo alla disponibilità del colpevole cose che, se rimanessero in suo possesso,
potrebbero agevolarlo nel realizzare nuovi fatti criminosi della stessa indole. Essa quindi può
essere applicata ogni volta che il giudice ritenga strettamente collegate, per la natura e le
modalità del reato, la detenzione della cosa sequestrata e la possibilità di reiterazione della
condotta delittuosa. Sicchè tale confisca “è legittima quando sia dimostrata la relazione di
asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al
secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il
quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un’attività punibile. Si è ritenuto,
pertanto, che, nel caso di autovettura usata per il trasporto di sostanza stupefacente destinata
allo spaccio, non sia sufficiente il semplice impiego di tale veicolo, ma necessario un
collegamento stabile con l’attività criminosa che esprima con esso un rapporto funzionale”
(cfr.ex multis Cass.sez.6 n.24756 dell’1.3.2007- Muro Martinez Losa; conf.sez.4 n.34088 del
2003 Rv.226687; Cass.n.13298 del 2004 Rv.227886; N.43937 del 2005 Rv.222732).
Per quanto riguarda più specificamente il denaro è necessario che venga dimostrato che esso
costituisca il prodotto o il profitto del reato. Soltanto una volta dimostrata tale stretta
relazione non e’ è dubbio che possa trovare applicazione la giurisprudenza secondo cui “la
persona condannata per il reato di traffico di stupefacenti non ha un diritto automatico alla
restituzione delle somme sequestrate atteso che, egli cedente della droga, è parte di un
negozio contra legem e dunque non è portatore di alcun interesse legale alla restituzione di

2

1.Con sentenza del 28.9.2011 li GIP del Tribunale di Milano applicava a Raffaelli Davide, previo
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con la diminuente per la scelta del
rito, la pena concordata ex art.444 c.p.p. di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 11.600,00 di
multa per plurime violazioni dell’art.73 DPR 309/90; ordinava altresì la confisca della somma di
denaro in sequestro.

4. Il GIP si è limitato a disporre la confisca, ritenendo il denaro “verosimile provento dei reati
contestati”; né può ritenersi rilevante, in tal senso, la consegna spontanea della somma di
denaro, cui peraltro si fa riferimento in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche.
Neppure è stato richiamato l’art. 12 sexies D.L.306/1992, conv. in L.356/1992 che prevede la
confisca in caso di condanna “….per taluno dei delitti previsti dagli artt.73, esclusa la
fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti..”.
Infine, il GIP non ha esaminato le deduzioni del ricorrente in ordine alla legittima provenienza
del denaro.
5.La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente alla confisca del denaro
sequestrato, con rinvio al medesimo Tribunale perchè, ove non si ritenga configurabile l’ipotesi
di confisca obbligatoria ex art.240 cpv. sotto il profilo del “prezzo” del reato oppure non
applicabile l’art.12 sexies cit., accerti, con adeguata motivazione, il nesso di strumentalità tra
la somma sequestrata ed il reato contestato.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e rinvia al Tribunale di
Milano.
Così deciso in Roma il 23.5.2013

somme costituenti illecita controprestazione” Cass.pen.sez.4 n.6755 del 15.12.2004;
conf.Cass.sez.6 n.26728 del 4.4.2003; Cass.sez.6 n.16726 del 26.2.2003).

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