Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28159 del 24/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28159 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LAZZARI ADRIANO N. IL 04/10/1949
avverso l’ordinanza n. 25/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
10/01/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette/Orite le conclusioni del PG Dott. IAA .
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Data Udienza: 24/06/2014

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7763/14 RG

1

CONSIDERATO IN FATTO
1. Adriano Lazzari ricorre avverso l’ordinanza con cui la corte d’appello di
Milano in data 10/1/14 ha disatteso due sue istanze di ricusazione proposta nei
confronti di un Giudice del Tribunale di Lecco, dichiarando inammissibile quella con
durata 17/12/13 perché tardiva e rigettando quella proposta in data 18 e19.12.13,

2. Assume il ricorrente, a mezzo del difensore, che l’istanza 17/12/13 sarebbe
stata depositata tempestivamente perché addirittura prima dell’udienza del
18/12/13. Con riferimento alla seconda istanza deduce vizi alternativi della
motivazione, affermando che il Giudice avrebbe accolto l’imputato manifestando
plateale cordialità con intento evidentemente provocatorio, anticipando il giudizio di
colpevolezza, avendogli rivolto l’invito a prendere in considerazione l’opportunità di
risarcire il danno per estinguere il reato.
2.1 il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per
l’annullamento con rinvio limitatamente alla dichiarazione di ricusazione depositata
il 17/12/13 ed il rigetto del ricorso relativamente alla dichiarazione depositata il
19/12/13.

RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Vanno condivise le conclusioni del procuratore generale.
In effetti l’istanza depositata il 17/12/2013 risulta precedente la data
dell’udienza (18/12/13) e quindi tempestiva, essendo stata proposta dopo che il
decreto di citazione a giudizio aveva già espressamente individuato la persona fisica
del Giudice designato per la trattazione del processo.
Quanto all’istanza depositata il 18/12/13 e il 19/12/13 (la prima al Tribunale,
la seconda alla competente Corte d’appello), la motivazione del Giudice distrettuale
(secondo la quale il richiamo alla possibilità di risarcire il danno denotava solo
attivazione per la consapevole conoscenza di tale possibile causa di estinzione del
reato, mentre l’invito rivolto al pubblico ministero di sentire uno solo dei suoi testi
in contrapposizione al teste difensivo, evidenziava solo ragioni di economia
processuale, comunque contrastabile o superabili all’occorrenza anche ex tse articolo
507 c.p.p., nessuno dei due aspetti costituendo arbitraria manifestazione del
proprio convincimento quale anticipazione del giudizio) risulta immune da alcuno
dei vizi enunciati nel motivo di ricorso.

perché infondata.

7763/14 RG

2

P.Q.M.
Annulla l’ ordinanza impugnata limitatamente all’istanza 17/12/13 e rinvia alla
Corte di appello di Milano per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24.6.2014

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