Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28157 del 17/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28157 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LUCE LAZZARO N. IL 24/08/1961
avverso l’ordinanza n. 8831/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
26/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZIi
lotte/sentite le conclusioni del PG Dott.
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et.,

■„,”„<„,44 , ( G-1 tg, r1.0 C2$) t~1/o Udit i difensoékAvvl . 6 01-( 57e2-1-14-1 O Q tiegft-. Data Udienza: 17/06/2014 Considerato in fatto 1. Con ordinanza del 26.11.2013 il Tribunale del riesame di Napoli - a seguito di istanza nell'interesse di LUCE Lazzaro avverso la ordinanza cautelare emessa il 28.10.2013 dal GIP distrettuale del Tribunale di Napoli con la quale è stata applicata la misura della custodia in carcere ha confermato detta ordinanza riconoscendo sussistenti a carico B) artt. 81cpv, 353 co. 1 e 2 c.p., 7 I.n. 203/91 in relazione al pubblico appalto per i servizi di pulizia delle strutture dell'ASL di Caserta per la durata di tre anni e per l'importo complessivo di circa 27 milioni di euro , volto a favorire il clan Belforte e quello dei «casalesi>> e capo D) artt.
81 cpv, 319,319bis e 321 c.p. ritenuto sussistente con esclusivo
riguardo alla condotta relativa alla regolarizzazione del lavoro sommerso
di una collaboratrice familiare.
2.

Avverso la ordinanza propongono ricorso per cassazione i difensori
dell’indagato deducendo:

2.1.

violazione degli artt. 272 co. 1 bis c.p.p., 192 co. 3 c.p.p.
essendosi confermata la gravità indiziaria a carico del ricorrente sulla
base delle dichiarazioni di un imputato di reato connesso o collegato
prive dei necessari riscontri intrinseci ed estrinseci. Invero, le generiche
ed isolate accuse del c.d.g. PIROZZI al LUCE di far parte di un circuito
imprenditoriale gestito dalla criminalità organizzata sarebbero state
assunte dalla ordinanza impugnata senza alcuna valutazione in ordine
alla attendibilità intrinseca né in relazione ad altri elementi di prova nella specie assenti – idonei a confermarne l’attendibilità. Il PIROZZI
non ha dichiarato nulla circa eventuali responsabilità in ordine al fatto
oggetto di imputazione provvisoria e la difesa ha dimostrato
documentalmente l’assenza di collegamento tra la società
DERICHENBOURG Multiservizi s.p.a. e la criminalità organizzata. Fallace
risulterebbe , poi, il riferimento al contenuto intercettivo quale riscontro
alle dichiarazioni del PIROZZI – da un lato – con riferimento all’utilizzo
della captazione con il GASPARIN del 17.9.2012, pur essendosi rilevata
la sua estraneità alla documentazione della gara – dall’altro – in relazione
a captazioni alle quali il ricorrente è del tutto estraneo e neppure

.,

menzionato dagli interlocutori.

,

1

dell’indagato gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui al capo

i

2.2.

mancanza,

carenza,

contraddittorietà

e

illogicità

della

motivazione in relazione alla valutazione del quadro indiziario ex art.
192 co. 3 e 4 c.p.p., con particolare riguardo all’assunto che vuole il
ricorrente e la ditta di cui è amministratore delegato inseriti in un
circuito imprenditoriale costituente il paravento di realtà gestite in toto
dalla criminalità organizzata. La captazione del 23.9.2013 tra il
GASPARIN ed il soggetto ignoto presenterebbe un contenuto ambiguo, a
tratti oscuro, vago ed equivoco inidoneo a rappresentare elementi di

ha fatto cenno alla società rappresentata da quest’ultimo. Parimenti
priva di valore è la captazione del GRILLO che recrimina dopo aver perso
la gara di appalto sub B).
2.3.

violazione dell’art. 353 c.p., non potendosi sussumere la condotta
del ricorrente nell’alveo della predetta norma incriminatrice in quanto,
scevra di connotati violenti o minacciosi o correlati a doni effettuati o
promessi, non può rientrare tra le ipotesi collusive o degli . Invero, quelle alludono ad accordi occulti intervenuti tra
partecipanti alla gara e non tra un partecipante ed il soggetto pubblico
deputato a gestire la gara mentre a riguardo degli , non può confondersi con essi qualsiasi deviazione del
partecipante da normali condotte di perseverante insistenza alla gara,
senza una verifica causale rispetto ad esse dell’evento prodotto. Alla
stregua della corretta analisi prospettata, sulla base delle emergenze di
fatto, si sarebbe dovuto ammettere che la CO.LO.COOP. era stata
legittimamente esclusa dalla commissione presieduta dal GASPARIN per
un vizio di forma assolutamente non attribuibile ad alcun intervento o
influenza illecita e senza il quale la DERICHENBOURGH non avrebbe mai
vinto la gara, dovendosi a riguardo applicare l’art. 41 co. 2 c.p. sotto
l’aspetto che la legittima esclusione della CO.LO.COOP. sia da
annoverare fra le cause sopravvenute da sole sufficienti a produrre
l’evento.

2.4.

violazione dell’art. 7 In. 203/91 e mancanza ed illogicità della
motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di detta aggravante.
Non si comprende in quale modo e quali mezzi o quale meccanismo
l’organizzazione camorristica avrebbe ricevuto l’ipotizzata agevolazione.
La difesa aveva, infatti, provato che i proventi dell’appalto mai
avrebbero potuto essere dirottati a vantaggio dell’organizzazione
criminale, in quanto ogni appalto della società DERICHENBOURGH era

2

riscontro individualizzante a carico del ricorrente, mentre il PIROZZI mai

gestito attraverso un contratto di concluso con la banca
IFIS che, quale cessionario avrebbe incassato tutti i crediti presenti e
futuri vantati nei confronti dell’ASL di Caserta a titolo di corrispettivo per
l’esecuzione del contratto stesso. Né emerge mai alcuna soggettiva
consapevolezza sulla base di alcun riscontro esterno individualizzante
del rapporto diretto e di sostegno tra LUCE e FERRARO, non essendo
sufficienti le accuse de relato del PIROZZI e di GRILLO.
mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla

2.5.

cautelare, laddove in congruamente rileva la mancata recisione delle
relazioni con il contesto criminale di riferimento, sebbene alcuna forma
partecipativa sia stata contestata al ricorrente. D’altro lato si sarebbe
dovuta considerare la mancanza di interesse nella reiterazione delle
condotte risalenti al 2009 in ragione del fatto che il ricorrente non
riveste più le originarie mansioni di dirigente. Valutazioni imposte anche
dalla giurisprudenza della CEDU che insiste sulla verifica di elementi
concreti e sulla rilevanza della perdita dello status che aveva permesso
la condotta criminosa. Anche il profilo della esclusiva adeguatezza della
misura, che non doveva sovrapporsi a quella sulle esigenze, doveva
essere specificamente e concretamente motivata non essendo sufficiente
il richiamo alla presunzione di legge.
3.

Il ricorso è infondato.

4.

Il primo e secondo motivo sono inammissibili.

4.1.

L’ordinanza impugnata ha desunto, senza vizi logici e giuridici, la
partecipazione del ricorrente, amministratore delegato della
DERICHENBURGH Multiservizi s.p.a., nei fatti di turbativa d’asta cui al
capo B) dalle dichiarazioni « de relato» del c.g.d. PIROZZI Giuliano in ordine alle quali ha condiviso il giudizio di attendibilità intrinseca ed
estrinseca svolto dalla ordinanza genetica – il quale ha indicato l’attuale
ricorrente quale «ombra» e «volto pulito» di Nicola FERRARO,
imprenditore nel settore dei rifiuti e politico regionale , affiliato ed
esponente di questo gruppo camorristico da poco scarcerato dopo essere
stato raggiunto da ordinanza custodiale per partecipazione ad
associazione mafiosa, le cui attività imprenditoriali erano riconducibili al
detto clan. Lo stesso PIROZZI ha poi riferito del politico regionale
POLVERINO Angelo quale espressione del clan dei casalesi ed influente
sugli enti pubblici casertani e dell’ASL, in particolare per l’aggiudicazione
degli appalti; e del GASPARIN, presidente della commissione di gara sub

3

presunta inadeguatezza di ogni altra misura diversa dalla custodia

B), voluto da COSENTINO Nicola,espressione politica del clan dei
casalesi, dopo le elezioni del 2010 nell’ambito dirigenziale ASL per la sua
«disponibilità» alle richieste del predetto; anche una captazione del
GRILLO del 16.6.2013 si riferiva al GASPARIN come soggetto «messo
là» da Nicola FERRARO. E’ stato il PIROZZI a parlare del «circuito
chiuso>> realizzatosi attraverso BOTTINO (direttore generale ASL/CE),
COSENTINO, Angelo POLVERINO ed imprenditori come il GRILLO Angelo,
che non consentiva ad altri imprenditori di vincere gare di appalto. E le

del GRILLO Angelo, rivelandosi i rapporti di questi con il POLVERINO
(ambientale n. 304 del 2.5.2012, sms del 15.8.2012, incontro del
20.5.2013) e, dalla captazione nei confronti del GASPARIN n. 393 del
2.7.2012, la circostanza che questi era stato pilotato dal POLVERINO nel
favorire alcune aziende – sponsorizzate da clan camorristici partecipanti alla gara di appalto di cui si tratta ed alla quale – tra le altre
– partecipavano la CO.LO.COOP. riconducibile al GRILLO Angelo e la
DERICHENBOURGH del ricorrente. E’ la conversazione n. 155 del
17.9.2012 tra il GASPARIN ed il LUCE a contribuire in maniera decisiva secondo la ordinanza impugnata – a ricostruire in termini di gravità
indiziaria il coinvolgimento del ricorrente: nel corso di essa il LUCE parla
con il GASPARIN, presidente della commissione, del punteggio da
attribuire, dell’ordine in cui verranno esaminate le proposte, dei
componenti della commissione menzionando promessi contatti del
GASPARIN con il componente BUZZONI e avvenuti contatti del LUCE con
la componente GUIDA, di cui si accenna una reazione intimorita ( e, in
successiva conversazione, sarà la GUIDA ad essere indicata dal
GASPARIN da sottoporre a minacce). In questo contesto colloquiale il
GASPARIN chiederà al LUCE di regolarizzare la propria domestica
mediante una formale assunzione in un’azienda nella disponibilità del
LUCE, richiesta immediatamente accolta da quest’ultimo – che subito
rifiuta ogni compenso – ed il cui verificarsi è riscontrato. Ancora, dalla
conversazione del 23.9.2013, per bocca dello stesso GASPARIN – che
viene avvicinato da un soggetto armato che «ricorda>> la pretesa
sulla gara della ditta del GRILLO – si desume il fatto che alla gara di
appalto partecipa una ditta «sponsorizzata» dal clan dei casalesi,
identificata nella DERICHENBOURGH sulla base dei contatti avuti dal
LUCE con il GASPARIN e della duplice convergente indicazione

4

sue dichiarazioni sono state ritenute riscontrate in ordine alla posizione

proveniente dalle dichiarazioni del PIROZZI e dalla captazione del
GRILLO.
Sicchè inammissibili si palesano le censure mosse con il primo e

4.2.

secondo motivo. Innanzitutto, per la loro genericità quando non si
confrontano con il giudizio di attendibilità svolto in ordine alle
dichiarazioni del PIROZZI ed escludono che questi abbia coinvolto
direttamente il ricorrente nell’ambito dello specifico contesto inquinato
oggetto delle sue articolate dichiarazioni che – come nota la stessa

interrogatorio di garanzia quando ha riferito delle influenze che la
camorra esercitava presso l’ASL di Caserta tramite il GRILLO, persona
collegata al clan BELFORTE; d’altro canto, per la improponibile
rivalutazione in fatto del compendio intercettivo al quale, in questa sede,
non può attribuirsi una diversa valutazione volta a svilirne la portata
indiziante, qualora – come nella specie si è sopra detto – la stessa sia
giustificata senza vizi logici.
5.
5.1.

Il terzo motivo è infondato.
Costituisce «jus receptum» che l’evento naturalistico del
reato di turbata libertà degli incanti può essere costituito oltre che
dall’impedimento della gara anche da un suo turbamento, situazione
quest’ultima che si verifica quando la condotta fraudolenta o collusiva
abbia anche soltanto influito sulla regolare procedura della gara
medesima, essendo irrilevante che si produca un’effettiva alterazione dei
risultati di essa (Cass. Sez. 6, n. 28970 del 24/04/2013, Sonn Rv.
255625).

5.2.

La “collusione” va intesa come ogni accordo clandestino diretto
ad influire sul normale svolgimento delle offerte, mentre il “mezzo
fraudolento” consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna
concretamente idoneo a conseguire l’evento del reato, che si configura
non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno
mediato e potenziale, dato che la fattispecie si qualifica come reato di
pericolo(Cass. Sez. 6, n. 12298 del 16/01/2012, Citarella e altri Rv.
252555).

5.3.

L’ipotesi di cui all’art. 353, comma secondo, cod. pen., relativa al
reato di turbata libertà degli incanti commesso da una persona che vi è
“preposta dalla legge o dall’autorità”, ha natura di circostanza
aggravante del reato, per la quale trova applicazione la disciplina

5

ordinanza – è stato confermato dallo stesso GASPARIN in sede di

ordinaria del concorso di circostanze di cui all’art. 69 cod. pen.. (Cass.

Sez. 6, n. 24427 del 09/02/2010,Sciascia e altro Rv. 247365).
5.4. La ordinanza impugnata ha desunto la gravità indiziaria del reato
di cui all’art. 353 c.p. ritenendo che il LUCE abbia influenzato lo
svolgimento della gara con le condotte evidenziate ( come esposte sub
4.1.) ed all’esito della quale in data 8.11.12 vi fu l’aggiudicazione
provvisoria alla DERICHEBOURGH, richiamando correttamente
l’orientamento di legittimità secondo il quale, stante la natura di reato di

5.5. E’ infondata la prospettazione difensiva secondo la quale la
condotta collusiva apparterrebbe ai soli partecipanti alla gara, posto che
l’aggravante di cui al comma secondo dell’art. 353 c.p. ascrive al
soggetto preposto alla gara e per il solo fatto della funzione ricoperta,
l’aggravamento della pena, evidentemente, in relazione alla
commissione di una delle condotte di cui al primo comma, tra le quali
quella collusiva che ben può realizzarsi – e con maggior coefficiente di
pericolosità – tra colui che presiede allo svolgimento della gara e
qualcuno dei partecipanti.
E non illogicamente è stato confermato il coinvolgimento del

5.6.

ricorrente nella gestione collusiva della gara presieduta dal GASPARIN nell’ambito del più generale contesto politico-mafioso-imprenditoriale del
quale la specifica vicenda costituisce puntuale riscontro – sulla base della
sua personale partecipazione ad incontri con lo stesso GASPARIN – la cui
segreta natura è accompagnata dall’adozione di ogni cautela per la loro
realizzazione – aventi ad oggetto l’andamento dei lavori della
commissione, l’attribuzione dei punteggi e gli «avvicinamenti» dei
componenti della commissione in funzione del perseguimento degli
interessi della ditta di cui il ricorrente era A.D..
Alla stregua dell’orientamento di legittimità richiamato, esula dal

5.7.

paradigma normativo della fattispecie incriminatrice ipotizzata la
considerazione difensiva in ordine alla incidenza causale tra la condotta
addebitata e l’esito della gara, non potendosi fondare esso – come
correttamente osserva la ordinanza impugnata – solo in relazione alla
esclusione della ditta riconducibile al GRILLO, ma anche sulle valutazioni
delle ditte concorrenti e di quella, in particolare, attribuita alla
DERICHENBOURGH.
6.

Quanto alla aggravante di cui all’art. 7 I.n. 203/91, la ordinanza ne
desume senza vizi logici la sussistenza dalla convergenza indiziaria delle

6

pericolo, è irrilevante l’effettiva alterazione dei risultati della gara.

richiamate dichiarazioni del PIROZZI che indica il LUCE quale «volto
pulito» dell’esponente dei casalesi FERRARO Nicola e le cui attività
economiche sono riconducibili a quel clan, e delle consonanti captazioni
del GRILLO del 16.6.2013 che indica la DERICHENBURGH «in mano»
ai casalesi ed a Nicola FERRARO rappresentando una «lavatrice» del
clan; e quelle del 12.12.12 in cui il GRILLO parla di una ditta
partecipante alla gara riconducibile al FERRARO in relazione alla quale
sarebbero stati presi accordi con il GASPARIN nel senso di assicurargli

quella offerta dallo stesso GRILLO; infine, le captazioni dello stesso
GASPARIN che al soggetto che propugnava la posizione del GRILLO, in
relazione alla gara da lui presieduta, fa esplicito riferimento al pericolo
costituito dai «casalesi» ed alla sua «mediazione» pacificatrice.
La ordinanza ha rigettato la deduzione difensiva fondata sulla esistenza
del contratto di stipulato dalla DERICHENBOURGH,
ritenendo assorbente la considerazione secondo la quale la predetta
ditta era, comunque, nelle mani del clan dei casalesi e suo strumento
operativo.
6.1.

Ritiene la Corte che le motivazioni offerte dal Tribunale
partenopeo siano del tutto in linea con i requisiti oggettivi e soggettivi
richiesti dalla aggravante contestata e non illogicamente desunti dal
molteplice coacervo indiziario convergente sulla circostanza secondo la
quale la ditta del ricorrente risultava espressiva degli interessi
economico-imprenditoriali del gruppo camorristico casalese e come tale
imposta nella gara oggetto di turbamento.

7.

Il motivo in ordine alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della
misura custodiale adottata è inammissibile in quanto reitera una
proposizione in fatto non misurandosi con la motivazione resa sul punto
dalla ordinanza.

7.1.

Per la scelta della misura cautelare, il legislatore, con il terzo
comma dell’art. 275 cod. proc. pen., presume l’esistenza delle esigenze
cautelari di cui al precedente art. 274 in virtù del titolo di reato
contestato. Tale presunzione è relativa e può essere superata soltanto
dalla presenza in atti di specifici elementi dai quali emerga
l’insussistenza delle suddette esigenze, elementi che non possono
consistere nella generica incensuratezza dell’indagato o in generici
riferimenti alla mancanza di pericolo di fuga ovvero di possibilità di i’
commissione di reati della medesima specie, atteso che il legislatore –

7

una somma ancora maggiore quale prezzo della corruzione, rispetto a

per il titolo di reato contestato – ne presume l’esistenza, ma devono
risultare da concrete acquisizioni probatorie, non correlate alla semplice
personalità dell’indagato ovvero alla natura del reato addebitato o alla
generica esistenza di pericolo di fuga o inquinamento probatorio, bensì
dettagliatamente circostanziate e sottoposte alla valutazione del giudice
che procede successivamente all’emanazione della misura custodiale
(Cass. Sez. 1,n. 2860 del 10/05/1995, Massaro Rv. 201746).
7.2. A seguito della sentenza della Corte cost. n. 57 del 2013, la

terzo comma dell’art. 275 cod. proc. pen. per i delitti aggravati ex art. 7
D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, può essere
superata quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi
specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere
soddisfatte con altre misure (Cass. Sez. 1, n. 29530 del 27/06/2013, De
Cario Rv. 256634).
7.3.

In ragione della deduzione difensiva che fa leva sulla posizione
funzionale del ricorrente, può essere ricordato l’insegnamento secondo il
quale la prognosi sfavorevole circa la commissione di reati della stessa
specie di quelli per cui si procede non è impedita dalla circostanza che
l’incolpato abbia dismesso l’ufficio o la carica pubblica, nell’esercizio dei
quali, abusando della sua qualità o dei suoi poteri o altrimenti
illecitamente determinandosi, realizzò la condotta criminosa. L’art. 274
lett. c), cod. proc. pen., infatti, fa riferimento alla probabile commissione
di reati della stessa specie, cioè di reati che offendono lo stesso bene
giuridico e non già di fattispecie omologhe a quella per cui si procede
(Cass. Sez. 1, n. 33928 del 22/09/2006, Failla, Rv. 234801); ipotesi in
relazione alla quale il giudice della cautela, per affermare la persistenza
del pericolo di reiterazione criminosa in riferimento a reati connessi alla
funzione pubblica esercitata dall’imputato o indagato, deve dare
adeguata motivazione, ove quest’ultimo abbia successivamente dimesso
la carica pubblica, in ordine all’irrilevanza della circostanza in rapporto
alla di lui concreta posizione soggettiva

(Sez.

6, n. 1963

del

16/12/2009, Rotondo e altro, Rv. 245761).
7.4.

Ritiene la Corte che, sulla base dei parametri ricordati, la
valutazione del tribunale si palesa incensurabile in questa sede, laddove,
ha ritenuto insuperata la duplice presunzione cautelare in capo al
ricorrente , valorizzando l’inserimento delle condotte nell’allarmante
quanto consolidato contesto politico-mafioso-imprenditoriale che

8

presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui al

palesano, ancorchè non in termini partecipativi, la contiguità del
ricorrente alla criminalità organizzata, rispondendo alle deduzioni
difensive sul punto,conformemente alle esigenze di motivazione richieste
dall’insegnamento di legittimità, così ritenendo non illogicamente
inidonea la dismissione dalla carica sociale relativa alla condotta
incriminata e la sospensione, per sua natura temporanea, da quella
rivestita.
8.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al

9.

Devono disporsi gli adempimenti di cancelleria di cui all’art. 94 co. 1
ter disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94
co. 1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, 17.6.2014.

pagamento delle spese processuali.

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