Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28157 del 07/06/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28157 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BARONE FRANCESCO N. IL 01/08/1964
avverso la sentenza n. 3432/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
13/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
Data Udienza: 07/06/2016
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RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, BARONE
FRANCESCO è stato condannato per minaccia grave alla pena di un mese e 10
giorni di reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso il personalmente l’imputato,
deducendo vizio di motivazione in ordine alla esclusione dell’attenuante della
provocazione, poiché è emerso dall’istruttoria che vi erano stati dissapori tra le
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile poiché il ricorrente si limita a
riproporre in maniera del tutto aspecifica la tesi della provocazione, senza
confrontarsi con la motivazione della decisione, che comunque escludeva la
ricorrenza dell’attenuante in punto di fatto non essendo emersa alcuna condotta
della persona offesa rilevante; d’altra parte anche in questa sede, come in
appello, l’imputato non ha indicato nulla di concreto, se non genericamente i
rapporti tra le famiglie dell’imputato e della persona offesa;
– che la mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non
solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, non potendo questa ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente
dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro 2000;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2016
Il consigliere estensore
Il presidente
famiglie dell’imputato e della persona offesa;