Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28156 del 23/05/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28156 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: AMORESANO SILVIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Greco Giacomo
nato il 17.8.1958
avverso l’ordinanza dell’11.4.2012
del Tribunale di Brindisi
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
lette le conclusioni del P. G., dr. Aurelio Galasso, che ha
chiesto annullarsi con rinvio l’ordinanza impugnata
1
Data Udienza: 23/05/2013
1.Con ordinanza in data 11.4.2012 il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice
dell’Esecuzione, rigettava l’opposizione proposta da Greco Giacomo avverso il provvedimento
del medesimo G.E. con cui era stata respinta la richiesta di estinzione di pene pecuniarie
relative alla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce del 23.6.1997, irrevocabile il
28.4.1998, ed alla sentenza del Pretore di Bari del 9.12.1997, irrevocabile il 28.4.1998.
Dopo una premessa in ordine al quadro normativo regolante la materia, rilevava il G.E. che
l’Agenzia delle Entrate di Brindisi e l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Brindisi
avevano comunicato che, in relazione alla esecuzione delle pene pecuniarie inflitte con le
sopra indicate sentenze, era stata avviata la procedura di cui all’art.212 DPR 115/2002 con
iscrizione a ruolo dei relativi importi, rispettivamente in data 24.10.2005 e 8.4.2003, e quindi
prima del decorso dei dieci anni.
Assumeva il Tribunale che tale iscrizione a ruolo doveva essere stata necessariamente
preceduta dalle intimazioni di pagamento di cui al previgente art.181 disp.att. c.p.p. (ora
art.212 DPR 115/2002); né il Greco aveva mai dedotto di non aver ricevuto le intimazioni di
pagamento. Secondo il Tribunale, in mancanza di elementi certi in proposito, il termine di
prescrizione doveva considerarsi, pertanto, interrotto dalle date della iscrizione a ruolo.
2. Ricorre per cassazione Greco Giacomo, a mezzo del difensore, denunciando la violazione
degli artt.212 e 223 DPR 115/2002, dell’art.172 c.p. e l’errata valutazione ed interpretazione
dell’art.660 co.1 c.p.p., nonché l’apparenza e contraddittorietà della motivazione.
Il T.U. in materia di spese di giustizia prevede modalità e tempi di recupero certi, che poi
confluiscono nella procedura ex art.660 c.p.p.
Gli Enti di riscossione non hanno fornito risposte esaustive, essendosi limitati ad indicare la
data di iscrizione a ruolo senza alcuna notizia sull’attività di recupero svolta.
Ma l’iscrizione a ruolo non ha effetti interruttivi della prescrizione decennale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
2.La semplice iscrizione a ruolo non può ritenersi atto interruttivo della prescrizione,
occorrendo la notifica della cartella esattoriale.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte “al fini dell’interruzione della prescrizione della
multa è valida la notifica della cartella esattoriale eseguita a norma dell’art.140 c.p.c. Dopo che
il destinatario sia stato ricercato invano in uno qualsiasi dei luoghi indicati in via alternativa
nell’art.139, comma primo, c.p.c., non essendo necessario che la ricerca venga effettuata in
tutti i luoghi o secondo un certo ordine (cfr. Cass. Sez. 1 24.4.2008 n.19336).
Il G.E., senza effettuare alcun accertamento, ha ritenuto che l’iscrizione a ruolo sia stata
necessariamente preceduta dall’intimazione di pagamento di cui all’art.181 disp.att. c.p.p ed
ora dell’art.212 DPR 115/2002.
In mancanza di siffatto accertamento, eseguibile attraverso l’esercizio dei poteri istruttori di cui
all’art.666 co.5 c.p.p., non può ritenersi alcuna data certa di interruzione del termine
prescrizionale.
3.L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame alla luce dei
principi e dei rilievi sopra evidenziati.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Brindisi.
Così deciso in Roma il 23.5.2013
RITENUTO IN FATTO