Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28155 del 17/06/2014
Penale Sent. Sez. 6 Num. 28155 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GASPARIN GIUSEPPE N. IL 20/12/1950
avverso l’ordinanza n. 8636/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
18/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 4 :31/49lo A-ZAKE./atbl ot_e
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Data Udienza: 17/06/2014
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Considerato in fatto e ritenuto in diritto
1.
Con ordinanza del 18.11.2013 il Tribunale del riesame di Napoli – a
seguito di richiesta proposta nell’interesse di GASPARIN Giuseppe
avverso la ordinanza cautelare applicativa delle custodia in carcere
emessa il 28.10.2013 dal GIP distrettuale del Tribunale di Napoli – ha
confermato detta ordinanza che aveva riconosciuto sussistenti gravi
indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, presidente della
commissione aggiudicatrice, in relazione ai reati ( capo B) di cui agli
artt. 110 c.p. , 81 cpv 353 c.p., 7 1.203791 in relazione al pubblico
appalto per i servizi di pulizia delle strutture dell’ASL di Caserta per la
durata di tre anni e per l’importo complessivo di circa 27 milioni di euro ,
volto a favorire il clan Belforte e quello dei «casalesi»,( capo C) artt.
81cpv., 319, 319bis c.p. in relazione alla promessa o dazione di 400
mila euro da parte di GRILLO Angelo e GRILLO Giuseppe con riferimento
alla predetta gara e per favorire la ditta CO.LO.COOP. e ( capo D) artt.
81 c.p., 319, 319 bis, 321 c.p., in relazione alla ditta DERICHENBOURGH
Multiservizi s.p.a. rappresentata dal LUCE Lazzaro , quest’ultimo ritenuto
sussistente con esclusivo riguardo alla condotta relativa alla
regolarizzazione della posizione lavoratrice di una collaboratrice
familiare.
2.
Avverso la ordinanza propongono ricorso per cassazione i difensori
dell’indagato deducendo con unico ed articolato motivo violazione ai
sensi dell’art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. per contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione derivante dal travisamento delle prove
ritenute indizianti a carico del ricorrente. Premessa la piena utilizzabilità
dei dati storico-sociologici come «utili strumenti di interpretazione dei
risultati probatori» richiamata da giurisprudenza di legittimità si
censura, in particolare, l’omessa considerazione – nell’ambito del
contesto ad alta concentrazione mafiosa e con riferimento ai centri di
potere politico- amministrativo – della differenza tra la «contiguità
compiacente», passibile di sanzione penale, e la «contiguità
soggiacente» che, invece, è esente da responsabilità. Nel primo caso,
il soggetto trae vantaggio dalla attività illecita che viene richiesta da
ambienti mafiosi, nel secondo la mancata adesione alla pressione e al
condizionamento può comportare un pericolo per il soggetto oppositivo.
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La chiave interpretativa del compendio indiziario condotta dalla
ordinanza genetica e da quella impugnata non ha tenuto conto che il
GASPARIN – sottoposto a concrete minacce anche a mano armata – ha
dovuto scegliere fra il clan BELFORTE, al quale appartiene GRILLO, e il
clan dei Casalesi al quale faceva riferimento LUCE Lazzaro attraverso
FERRARO Nicola. Quanto al compendio dal quale è stata desunta la
gravità indiziaria, in relazione alle dichiarazioni del collaboratore
PIROZZI, sarebbe illogico considerare il ricorrente originariamente
della gara di appalto, avrebbe favorito i GRILLO, contigui al clan
BELFORTE. Anche la stessa ipotesi secondo la quale – sulla base del
compendio intercettivo n. 393 del 2.7.2012 – il ricorrente farebbe il
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