Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28155 del 07/06/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28155 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIUSTINIANO PASQUALE N. IL 01/02/1978
avverso la sentenza n. 25909/2015 TRIBUNALE di MILANO, del
17/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 07/06/2016

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,
fu applicata a GIUSTINIANO PASQUALE per il reato di cui all’articolo 497-bis cod.
pen. la pena concordata con la pubblica accusa nella misura di otto mesi di
reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
deducendo violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’art. 129
cod. proc. pen. ed alla congruità della pena;
CONSIDERATO IN DIRITTO

nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 cod. proc. pen. per l’applicazione della pena su
richiesta, ivi compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la
pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad
escludere ogni violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie
delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si
verifica nel caso di specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo
provvedimento o indicati nell’atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che
taluna delle suddette condizioni fosse mancante (si vedano in proposito, fra le altre:
Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Koumya, Rv. 234824; Sez. 1, n. 4688 del
10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011 – dep.
17/02/2012, Alba, Rv. 252085);
– che con riferimento alla congruità della pena, va ribadito che per consolidato
orientamento di questa Corte di legittimità, di recente ribadito dalle Sezioni Unite
(sentenza n. 5838 del 28/11/2013 – 06/02/2014, in motivazione), la censura
relativa alla determinazione della pena concordata – e stimata corretta dal giudice
di merito – non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell’ipotesi di
determinazione contra legem, ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro 2000;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2016
-„_.
Il consigliere estensore

Il presidente

– che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto si dà espressamente atto,

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