Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28154 del 07/06/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28154 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROMANO VINCENZO N. IL 27/01/1988
avverso la sentenza n. 8650/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
27/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 07/06/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, ROMANO
VINCENZO è stato condannato per la falsificazione della targa di un’automobile
alla pena di tre mesi di reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, avv.
Pier Giorgio Manca, deducendo vizio di motivazione in ordine alla valutazione
della prova, che dimostra solo la materialità del fatto non l’elemento soggettivo

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile poiché il ricorrente si limita a
censurare la motivazione della sentenza in ordine alla valutazione della prova,
senza confrontarsi con la motivazione della decisione, che comunque dava atto
che l’automobile era di proprietà dell’imputato, da lui utilizzata per i suoi
spostamenti,e l’unico soggetto interessato alla alterazione, oltre al fatto che
l’alterazioneYfrutto di un’ abile e non immediata attività di limatura tale da
richiedere un apprezzabile lasso di tempo, incompatibile con l’ipotesi di un atto
vandalico o comunque posta in essere da un terzo senza che egli se ne
accorgesse;
– che la mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non
solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, non potendo questa ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente
dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro 2000;

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2016
Il consigliere estensore

Il presidente

del reato;

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