Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28152 del 25/06/2014
Penale Sent. Sez. 6 Num. 28152 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CORRADETTI CLAUDIO N. IL 13/10/1972
avverso la sentenza n. 3644/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
04/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. :froctà.e-oN
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che ha concluso per Z.
Udito, per la pa civile, l’Avv
Data Udienza: 25/06/2014
Ritenuto in fatto e diritto
1. Corradetti Claudio , tramite il fiduciario , impugna per cassazione la sentenza
della Corte di appello di Roma con la quale è stata data conferma alla condanna
alla pena di giustizia inflitta al ricorrente dal Gip del Tribunale di Roma per il
reato di lesioni , in esso assorbita la resistenza ex art. 337 cod.pen. contestato al
capo A della rubrica.
2. Si lamenta in ricorso la nullità assoluta e insanabile del giudizio di secondo
avendo fatto esplicita e tempestiva richiesta di traduzione, è stata negata la
possibilità di presenziare al processo.
3. Il ricorso è fondato.
4.Secondo l’ormai consolidato orientamento espresso da questa Corte (si veda
Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010 – dep. 01/10/2010, F., Rv. 247835; Sez. 2,
Sentenza n. 48704 del 06/12/2012 Ud. (dep. 17/12/2012 ) Rv. 253847; Sez.
2, Sentenza n. 48704 del 06/12/2012 Ud. (dep. 17/12/2012 ) Rv. 253847)
l’imputato detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, che
abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire
all’udienza, ha diritto di presenziare al giudizio camerale d’appello avverso la
sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, anche se ristretto in luogo posto
fuori dalla circoscrizione del giudice procedente.
E’ stato altresì precisato che la tempestività deve certamente ritenersi presente
laddove la richiesta sia stata articolata nei cinque giorni precedenti l’udienza ex
art. 127 cod.proc.pen., pur non essendo il rispetto di tale termine essenziale in
ordine alla relativa valutazione sul punto; e che, ove non disposta o non eseguita
la traduzione , si determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale
e della relativa sentenza ( sempre in termini , in motivazione , la citata sentenza
35399/10 delle SS UU).
5. Nel caso» è documentato che , nel corpo di una memoria depositata 8 giorni
prima della udienza , il ricorrente, all’epoca detenuto , ebbe a manifestare
espressamente la sua intenzione di partecipare al processo ; richiesta, questa ,
certamente tempestiva, mai esitata dalla Corte territoriale, che ha provveduto al
giudizio malgrado non sia stata disposta o eseguita la traduzione dell’imputato.
6. Da qui , alla luce di quanto sopra rassegnato , la fondatezza della doglianza
con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata
grado e della sentenza perché all’imputato , detenuto per altra causa , pur
PQM
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della
Corte di appello di Roma
Così deciso il 25 giugno 2014
Il Consigliere estensore