Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28152 del 25/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 28152 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CORRADETTI CLAUDIO N. IL 13/10/1972
avverso la sentenza n. 3644/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
04/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. :froctà.e-oN
;
52~
che ha concluso per Z.

Udito, per la pa civile, l’Avv

Data Udienza: 25/06/2014

Ritenuto in fatto e diritto
1. Corradetti Claudio , tramite il fiduciario , impugna per cassazione la sentenza
della Corte di appello di Roma con la quale è stata data conferma alla condanna
alla pena di giustizia inflitta al ricorrente dal Gip del Tribunale di Roma per il
reato di lesioni , in esso assorbita la resistenza ex art. 337 cod.pen. contestato al
capo A della rubrica.

2. Si lamenta in ricorso la nullità assoluta e insanabile del giudizio di secondo

avendo fatto esplicita e tempestiva richiesta di traduzione, è stata negata la
possibilità di presenziare al processo.

3. Il ricorso è fondato.

4.Secondo l’ormai consolidato orientamento espresso da questa Corte (si veda
Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010 – dep. 01/10/2010, F., Rv. 247835; Sez. 2,
Sentenza n. 48704 del 06/12/2012 Ud. (dep. 17/12/2012 ) Rv. 253847; Sez.
2, Sentenza n. 48704 del 06/12/2012 Ud. (dep. 17/12/2012 ) Rv. 253847)
l’imputato detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, che
abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire
all’udienza, ha diritto di presenziare al giudizio camerale d’appello avverso la
sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, anche se ristretto in luogo posto
fuori dalla circoscrizione del giudice procedente.
E’ stato altresì precisato che la tempestività deve certamente ritenersi presente
laddove la richiesta sia stata articolata nei cinque giorni precedenti l’udienza ex
art. 127 cod.proc.pen., pur non essendo il rispetto di tale termine essenziale in
ordine alla relativa valutazione sul punto; e che, ove non disposta o non eseguita
la traduzione , si determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale
e della relativa sentenza ( sempre in termini , in motivazione , la citata sentenza
35399/10 delle SS UU).

5. Nel caso» è documentato che , nel corpo di una memoria depositata 8 giorni
prima della udienza , il ricorrente, all’epoca detenuto , ebbe a manifestare
espressamente la sua intenzione di partecipare al processo ; richiesta, questa ,
certamente tempestiva, mai esitata dalla Corte territoriale, che ha provveduto al
giudizio malgrado non sia stata disposta o eseguita la traduzione dell’imputato.

6. Da qui , alla luce di quanto sopra rassegnato , la fondatezza della doglianza
con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata

grado e della sentenza perché all’imputato , detenuto per altra causa , pur

PQM
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della
Corte di appello di Roma

Così deciso il 25 giugno 2014

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA