Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28152 del 03/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28152 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: SGADARI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IORI CELESTINO N. IL 01/03/1965
avverso la sentenza n. 143/2015 CORTE APPELLO di ROMA, del
03/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SGADARI;
Data Udienza: 03/05/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 03/04/2015, confermava la condanna alla pena
ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE dell’UDIENZA PRELIMINARE di TIVOLI, in data
06/06/2014, nei confronti di TORI CELESTINO in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 605 CP
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Successivamente alla presentazione del ricorso, il difensore dell’imputato, munito di procura
speciale, ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d),
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
Così deciso il 03/05/2016
cod.proc.pen..