Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28151 del 03/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28151 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: SGADARI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PENA ARCE ALEXIS NICOLAS N. IL 06/07/1990
avverso la sentenza n. 1016/2015 CORTE APPELLO di GENOVA, del
13/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SGADARI;
Data Udienza: 03/05/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE di APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 13/05/2015, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di GENOVA, in data 13/01/2015, nei
confronti di PENA ARCE ALEXIS NICOLAS in relazione al reato di cui all’ art. 628 CP
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Successivamente alla presentazione del ricorso, l’imputato, con dichiarazione resa al Direttore della
Casa Circondariale ove si trova detenuto, ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d),
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
Così deciso il 03/05/2016
cod. proc. pen..