Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28150 del 03/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28150 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: SGADARI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEREN VASILY N. IL 17/10/1983 e° i let`l .V4SYL)
DANYLIV ANDRYI N. IL 13/11/1984 (o bk ^fILI V
avverso la sentenza n. 776/2015 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
28/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SGADARI;
Data Udienza: 03/05/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 28/04/2015, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, in data
30/06/2014, nei confronti di DEREN VASYL e DANYLIV ANDRY, in relazione al reati, contestati in
concorso, di cui agli artt. 629, 56 e 629 CP
Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi:
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità degli imputati
ed alla mancata ammissione di una prova decisiva.
tu
4′<014- 44-tt 13<114 -4( 1.2tet. d't-(f 217 I ricorsi sono inammissibili. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Sottolineando la credibilità del resoconto delle persone offese dei reati contestati, corroborate, quanto al capo A), anche da due testimoni estranei oltre che dalla madre della vittima e dal di lei fratello e dalle ammissioni dello stesso imputato sul fatto che in due occasioni avesse prelevato merce dall'esercizio commerciale della vittima senza pagare. Aggiungendo che le vittime, senza saperlo, avevano reso dichiarazioni analoghe quanto alle modalità delle estorsioni, così ulteriormente corroborando l'assunto accusatorio e che il Tribunale bene aveva fatto a rigettare la richiesta di audizione del teste indicato dalle difese, non essendo possibile la sua identificazione e tenuto conto anche di quanto affermato dai testimoni presenti al fatto di reato sub G). Peraltro, non risulta che la richiesta di prova sia stata reiterata in appello con richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro millecinquecento a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro millecinquecento alla cassa delle ammende. Così deciso il 03/05/2016 Il Consigliere Estensore E P' ,„ T h A IN CANCELLERIA Il Presidente c.A.4,T14