Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2815 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 2815 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA
nei confronti di:
1) GERINI MARCO N. IL 12/10/1966 * C/
avverso la sentenza n. 40350/2011 TRIB.SEZ.DIST. di JESI, del
17/10/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRA O;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 0514.1., etd

e.P.,Cz t— 119m nr ecL.

Uditi difens

vto

ziao

444

JAA-LL_

Data Udienza: 30/11/2012

FATrO E DIRITTO

1.

Il Tribunale di Ancona, Sezione Distaccata di Jesi, con sentenza del

17/10/2011, all’esito di richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444, cod. proc. pen.,
applicò nei confronti di Gerini Marco, imputato del reato di cui all’art. 186,
comma 2, lett. c) del codice della strada, la pena dalle stesse concordata.

2. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Ancona proponeva ricorso

violazione della lett. c) del predetto art. 186, non era stata disposta la confisca
dell’autovettura condotto dall’imputato.

3. La censura è fondata.

3.1. Come noto è sottratta alla disponibilità delle parti l’applicazione e
quantificazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge (oltreché,
peraltro, di quelle accessorie), trattandosi di àmbito decisionale devoluto
integralmente al giudice (cfr., fra le tante, Cass. Sez. IV, 17/12/2010, n. 2631;
11/11/2010, n. 114; 21/9/2007, n. 38552; 6/6/2007, n. 36150).
Pur avendo oggi acquisita, con la riforma operata con la L. 29/7/2010, n. 120,
veste di sanzione amministrativa accessoria, siccome posta a sussidio di
sanzione penale che punisce condotta che continua ad essere incriminata senza
soluzione di continuità, la stessa è di obbligatoria applicazione, ove il predetto
mezzo sia di proprietà dell’imputato (cfr. Sez. IV, sentenza n. 45365 del
25/11/2010).
La natura di sanzione amministrativa fa escludere che il divieto di cui al comma 1
dell’art. 445, cod. proc. pen., afferente alle pene accessorie, possa ad essa
estendersi.

4. Ciò posto, la sentenza deve essere annullata sul punto, che resta estraneo al
patto. Poiché

l’autovettura è di proprietà dell’imputato, siccome si trae

inequivocamente dal capo d’imputazione, della stessa si può disporre confisca in
questa sede, al sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., previo annullamento
sul punto della sentenza gravata.

P.Q.M.

per cassazione denunziando, con l’unico motivo esposto a sostegno, che, in

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sanzione
amministrativa accessoria concernente il veicolo in sequestro, e dispone la
confisca dello stesso.

ma il 30/11/2012

Il Cons

Il Presidente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
INT Sezione Penale

Così deci

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