Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28149 del 24/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 28149 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FELLINE ALFONSO ROCCO N. IL 20/01/1972
avverso la sentenza n. 51305/2012 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 16/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO
o
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V i-a
che ha concluso per j unt,i, imm.A.Anr ittt ,t~r. 44, 0.44.. 6 he tA4

i

iwa-tm-vutA

411-.ei

Udito, per la pd.eirvile, l’Avv
Uditi difensor Avv. etlet,0

det ‘9■ CAA1/1:1A~ Irr

-2e4r19,

,t

Data Udienza: 24/06/2014

4626/14 RG

1

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. A mezzo del difensore Alfons° Rocco Felline del Celineha proposto
I
ricorso straordinario ai sensi dell’articolo 625 bis codice di procedura penale avverso
la sentenza 34972/2013, deliberata dalla Seconda sezione di questa Corte suprema

dichiarazione di astensione dalle udienze, in adesione ad iniziativa di associazione
forense, non era stata tenuta in considerazione sulla base del presupposto, erroneo
in fatto, che la relativa comunicazione fosse stata inviata solamente il giorno 15,
quindi oltre i termini indicati dall’articolo 3, comma primo, lettera B del codice di
autoregolamentazione. Invero la dichiarazione di partecipazione all’astensione era
invece stata inviata il precedente giorno 12 luglio e quindi, su richiesta e per
conferma, pure il giorno 15. Argomenta l’evidenza del pregiudizio difensivo per
l’omessa possibilità di spiegare ragioni e difese a sostegno delle ricorso originario.
1.1

il ricorso straordinario è fondato. Effettivamente risulta in atti

comunicazione della dichiarazione di adesione all’astensione dalle udienze,
proclamata dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura, già in data 12 luglio. E quindi
nell’osservanza dei termini del codice di autoregolamentazione.
L’accoglimento della richiesta impone la revoca della sentenza numero
34972/2013.
Essendo stato il procedimento fissato all’odierna udienza pubblica anche per
l’eventuale nuova trattazione dell’originario ricorso, come da avviso
tempestivamente comunicato alla parte ricorrente e all’Ufficio del procuratore
generale, occorre pertanto procedere al nuovo esame dell’originario ricorso.

2. Con sentenza deliberata il 27.2.2012 e depositata il 30.7.2012, la Corte
d’appello di Lecce ha confermato la condanna del Felline per i reati di usura ed
estorsione in danno di Arcangelo Passiante, fatti del 13.4.2005, come deliberata dal
locale Tribunale con sentenza della 28.10.2009. La Corte distrettuale, dato conto
dell’articolato atto d’appello, ne disattende vari motivi, in particolare argomentando
l’idoneità ed attendibilità probatoria, soggettive ed oggettiva, del contenuto della
denuncia querela presentata dalla persona offesa, nel frattempo deceduta, ritenuta
riscontrata dall’esito di accertamenti di polizia e di sequestro presso l’imputato.
2.1 A mezzo del difensore l’imputato ricorre enunciando a quattro motivi:

i

in data 16 luglio 2013 e depositata il 14 agosto 2013. Evidenzia che la sua

4626/14 RG

2

– vizi della motivazione e violazione di legge in relazione alle acquisizioni di cui
all’articolo 512 codice procedura penale, in particolare in ordine alla ritenuta
attendibilità della persona offesa e alla mancanza di elementi di riscontro, anche in
considerazione delle “altre fonti di prova”. Mancherebbe prova di uno specifico
consenso prestato dalla difesa alla lettura della denunzia querela, dopo il decesso
della persona offesa; la Corte di merito non avrebbe risposto alle censure in ordine
all’attendibilità della persona offesa ed al contrasto con le dichiarazione della

– travisamento della prova e vizi alternativi della motivazione in ordine
all’effettivo contenuto della deposizione di tale teste, in relazione alla liceità del
prestito, del conseguente corretto comportamento dell’imputato, del singolare
comportamento della persona offesa, nonché all’inesistente circostanza del
tentativo di incasso di un titolo recante l’importo di euro 5000;
– violazione di legge e vizi della motivazione in ordine agli elementi costitutivi
del reato di usura e del reato di estorsione, in esito all’accoglimento delle
precedenti censure.
2.2 D ricorso originario è infondato. Consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Va preliminarmente osservato che la censura in rito sull’acquisizione
dell’originaria denuncia querela della poi deceduta persona offesa è formulata i
termini del tutto generici, tenuto oltretutto conto del fatto che l’articolo 51Zyiiò tl
richiede alcun consenso di tutte le parti.
Quanto agli altri motivi del ricorso, la Corte di Lecce si è espressamente
confrontata con il nucleo essenziale delle articolate doglianze d’appello e, con
specifica motivazione che richiama elementi probatori non palesemente incongrui
con gli assunti logici che ne sono tratti, ha spiegato con motivazione tutt’altro che
apparente le ragioni della conferma della ricostruzione dei fatti e della loro
valutazione giuridica, quale operata dal primo Giudice del merito. Dopo l’analitica
esposizione delle dichiarazioni della persona offesa, pagine 3 e 4, espressamente
confrontandosi con le censure d’appello ( la Corte distrettuale ha con specifiche
argomentazioni spiegato le ragioni della credibilità oggettiva e soggettiva del
contenuto della denuncia, affrontando il tema degli elementi di riscontro e della
valutazione del significato probatorio delle dichiarazioni della De Mitri (p. 5 e 6, 7
seconda parte) ed espressamente evidenziando la ritenuta sovrabbondanza delle
considerazioni che conducevano all’attendibilità e credibilità della persona offesa. In
esito alla ricostruzione dei fatti che, pertanto, risulta conforme a quella del giudizio
di primo grado, ma dopo autonoma complessiva e approfondita rivalutazione del

moglie, teste De Mitri;

4626/14 RG

3

materiale probatorio, la Corte d’appello ha altresì spiegato le ragioni di fatto della
ritenuta natura usuraria del tasso praticato dal Felline, dello stato di bisogno della
persona offesa, della natura estorsiva delle sollecitazioni dell’imputato. In definitiva
la Corte distrettuale ha colto la peculiarità che caratterizza le censure svolte dalla
difesa, le quali tutte in definitiva muovono dal presupposto che il Passiante, per la
sua personalità e per le bugie propinate alla convivente, non sia credibile,
evidenziando come, motivatamente diverso il giudizio sul punto, le stesse

Il ricorso in definitiva conferma tale lettura della Corte d’appello, là dove il
terzo e il quarto motivo dichiaratamente muovono dal presupposto della fondatezza
dei primi due, proprio in ordine alla negata attendibilità, oggettiva e soggettiva,
della versione della persona offesa. Immune la motivazione d’appello da vizi logici
us.t- kucc.
rilevanti ai sensi dell’articolo 606,per quanto osservato/ie e”ovate deduzioni in
fatto del ricorrente finiscono col rasentare la stessa inammissibilità, laddove in
definitiva si risolvono in censura all’interpretazione del materiale probatorio,
estranea alla cognizione della Corte di cassazione.

P.Q.M.
Revoca la sentenza numero 34972 del 2013 di questa Corte.
Rigetta il ricorso originario e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 24.6.2014

dovessero essere disattese.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA