Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28148 del 24/06/2014
Penale Sent. Sez. 6 Num. 28148 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: CITTERIO CARLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CARUSO MICHELE N. IL 26/04/1974
avverso la sentenza n. 3205/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
04/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V. I 4-vvi
che ha concluso per A i
A” 1., VAAA”.
■
Udito, per/ra parte civile, l’Avv
Uditi d fensor Avv.
Data Udienza: 24/06/2014
17154/13 RG
1
CONSIDERATO IN FATTO
1. Avverso la sentenza con cui il 4.10.12 la Corte d’appello di Milano ha
confermato la sua condanna per reati di resistenza e lesioni personali, consumati in
data 8/7/2005, Michele Caruso ha proposto ricorso per cassazione enunciando
unico motivo di violazione degli articoli 63, 64 e 191 c.p.p.: ripropone la tesi che i
lui ad essere aggredito dagli stessi. La fattispecie riguarda una fuga per le vie della
città alla guida di una moto, con inseguimento delle forze dell’ordine, sino alla
caduta in terra, con prosecuzione a piedi, raggiungimento, colluttazione violenta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000, equa
al caso, in favore della Cassa delle ammende.
Il motivo è infatti generico laddove si limita a riproporre la questione già
dedotta alla Corte d’appello, negli stessi esatti termini, senza alcun doveroso
confronto con la risposta specifica che il Giudice distrettuale ha dato alle deduzioni
difensive (p. 2 e 3 motivazione), spiegando in particolare le ragioni per le quali ha
ritenuto maggiormente attendibile la ricostruzione offerta dagli operanti. In
definitiva il ricorso si limita quindi a riproporre una ricostruzione in fatto,
indispensabile per fondare le eccezioni in rito che costituisce l’oggetto dell’unico
motivo, così risolvendosi in realtà in censura di merito del tutto preclusa in questa
sede di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24.6.2014
verbalizzanti sarebbero stati esaminati in spregio agli articoli 63 e 64, essendo stato