Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28147 del 17/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28147 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ADENIYI ADEBOWALE N. IL 26/12/1968
avverso la sentenza n. 1144/2010 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
24/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Loto evh-tet/Eti,(
che ha concluso per j o
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Udito, per la parte civile, l’Av
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Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 17/06/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza del 24.10.13 la Corte di appello di Venezia, a seguito di
gravame interposto dall’imputata ADENIYI ABDEBOWALE avverso la
sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa del 9.10.2009, ha
confermato detta sentenza con la quale l’imputato è stato riconosciuto
colpevole del reato di minaccia a pubblico ufficiale e condannato a pena

2.

Avverso la sentenza propone personalmente ricorso per cassazione
l’imputata deducendo:

2.1.violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. essendo stata la ricorrente
riconosciuta colpevole per un fatto diverso da quello oggetto di
imputazione. Invero, mentre questa contestava ex art. 337 c.p. violenza
nei confronti del pubblico ufficiale «per impedire che la stessa
redigesse gli atti relativi ad un divieto di sosta», la prima sentenza
aveva accertato che detta condotta non era stata posta in essere per
impedire la contestazione della contravvenzione al codice della strada,
ma è stata finalizzata « ad ottenere l’annullamento del verbale redatto
immediatamente prima dall’agente, risultando integrata la fattispecie di
cui all’art. 336 c.p.». Sicché non si tratta di una diversa qualificazione
del fatto – come assume la Corte territoriale – ma di fatto diverso,
risultando violato il diritto di difesa.
2.2.erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla qualificazione
giuridica del fatto e alla valutazione della prova dell’elemento oggettivo
del reato, posto che non costituisce atto contrario ai doveri di ufficio
quello oggetto della richiesta di annullamento del preavviso apposto sul
parabrezza della vettura, quindi ricadente – al più – nella ipotesi di cui al
secondo comma dell’art. 336 c.p..In ogni caso, nessuna considerazione
al riguardo è stata svolta dalla sentenza appellata, pur in presenza di
uno specifico motivo sul punto.
3.

Il ricorso è inammissibile.

4.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

5. Ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione
di cui all’art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto
descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze
probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato

1

di giustizia.

oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di
esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento
delta decisione (Cass. Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Di Guglielmi e
altro,Rv. 257278). Il principio di correlazione tra contestazione e
sentenza è funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell’imputato;
ne consegue che la violazione di tale principio è ravvisabile solo quando
il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto al fatto contestato, in
rapporto di eterogeneità, nel senso che risultano variati o trasformati gli

elementi costitutivi dell’ipotesi di reato descritta nel capo di imputazione,
e non già quando gli elementi essenziali che caratterizzano la
qualificazione giuridica del fatto sono rimasti invariati e ad essi risultano
aggiunti ulteriori particolari del fatto, in merito ai quali l’imputato ha
comunque avuto modo di difendersi(Cass.Sez.6,n.34051del
20/02/2003,Ciobanu,Rv. 226796). Il principio di correlazione tra
imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti -rispettivamente
descritti e ritenuti- non sia possibile individuare un nucleo comune, con
la conseguenza che essi si pongono, tra loro, non in rapporto di
continenza, bensì di eterogeneità ( Cass. Sez. 6, n. 81 del 06/11/2008,
Zecca e altro, Rv. 242368).
6.

Sicché inammissibile per genericità è la prima censura rispetto alla
giustificazione, che si pone nell’alveo di legittimità richiamato, fornita
dalla Corte veneziana del rigetto della analoga doglianza, considerato
che non sussiste eterogeneità tra l’accusa descritta e quella ritenuta sulla base dell’assenza di qualsiasi violazione del diritto di difesa essendo
desunti gli elementi posti a base della diversa ipotesi desunti dal
materiale probatorio acquisito in dibattimento alla sua presenza.

7.

Manifestamente infondato è il secondo motivo. Invero, la Corte
veneziana sulla base della ricostruzione del fatto avallata dalla prima
sentenza ha rigettato anche gli altri motivi di gravame, sul corretto
rilievo secondo il quale l’aggressione fisica al pubblico ufficiale finalizzata
all’immediato annullamento del verbale esulava da qualsiasi perimetro
coincidente l’attività di ufficio.

8.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al

pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo

.

determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

2

1

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 17.6.2014.

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