Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28147 del 03/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28147 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: SGADARI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DUMITRESCU IACOB ADRIAN N. IL 22/08/1986
avverso la sentenza n. 4996/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 19/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SGADARI;
Data Udienza: 03/05/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE di APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 19/06/2015, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, in data 23/10/2014, nei
confronti di DUMITRESCU IACOB ADRIAN in relazione al reato di cui agli artt. 628 cod. pen. e 4 L n.
110 del 1975
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato ed alla determinazione della pena.
Successivamente alla presentazione del ricorso, l’imputato, attraverso dichiarazione resa al
Direttore della Casa Circondariale in cui risulta detenuto, ha dichiarato di rinunciare
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.591, comma 1, lett.d) cod.
proc. pen..
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
Così deciso il 03/05/2016
all’impugnazione.