Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28146 del 03/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28146 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MULIEDDO ROSOLINO N. IL 04/02/1992
MICCICHE’ DARIO N. IL 05/05/1992
avverso la sentenza n. 2524/2015 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 10/11/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SGADARI;

Data Udienza: 03/05/2016

A

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE di APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 10/11/2015, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di PALERMO, in data 09/02/2015, nei
confronti di MULIEDDO ROSOLINO, MICCICHE’ DARIO, in relazione al reato, contestato in
concorso di cui agli artt. 628 CP, 4 e 7 L. 1967/895
Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi:
Rosolino Mulieddo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alle contestate aggravanti;

pena.
I ricorsi sono inammissibili.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le
circostanze aggravanti ed attenuanti ed al giudizio di bilanciamento, rientra nella discrezionalità del
giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi
enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel
giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui
determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del
30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre. Invero,
una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione
alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga
superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto
dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: ‘pena congrua’, ‘pena
equa’ o ‘congruo aumento’, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere
(Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
Nel caso in esame, la Corte di Appello ha motivato il giudizio di bilanciamento tra circostanze
attenuanti generiche ed aggravanti nel senso dell’equivalenza escludendo che la condotta del
Mulieddo fosse marginale e tenuto conto, per determinazione della pena, del contributo concorsuale
del Miccichè.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro millecinquecento a favore della cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie
ciascuno della somma di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.

Così deciso il 03/05/2016

Dario Miccichè deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del minimo della

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