Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28145 del 17/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28145 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PILEGGI GIUSEPPE N. IL 04/09/1939
PILEGGI NICOLA N. IL 06/09/1932
PILEGGI ROSARIA N. IL 29/04/1936
avverso la sentenza n. 299/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 27/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del D9tt. 1 3942
che ha concluso per 1 (.9tA_Q_Axu.2.450-ilit>a:

cone.nut

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 17/06/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1.

Con sentenza del 27.5.2013 la Corte di appello di Catanzaro , a
seguito di gravame interposto dagli imputati PILEGGI Giuseppe, PILEGGI
Nicola e PILEGGI Rosaria avverso la sentenza emessa in data 11.7.2012
dal Tribunale di Vibo Valentia, in riforma di detta sentenza, ritenuto
assorbito il reato di minacce cui al capo D) della rubrica ascritto a

pena nei confronti della imputata, confermando nel resto la sentenza
con la quale PILEGGI Giuseppe era stato riconosciuto colpevole dei reati
di cui agli artt. 582 e 585 c.p. ( così derubricata l’ipotesi di tentato
omicidio sub A), agli artt. 81 c.p. e 4 I.n. 895/67 (capo B) , art. 581 c.p.
( capo C) , art. 612 co. 2 c.p. ( capo D), artt. 110, 337 c.p. ( capo E),
artt. 110,341bis c.p. ( capo F) e riconosciuta l’attenuante di cui all’art.
89 c.p.e PILEGGI Nicola responsabile dei reati di cui ai capi C), D) ed F)
con condanna alla pena di giustizia.
2.

Ricorrono per cassazione avverso la sentenza personalmente gli
imputati deducendo:
inosservanza o erronea applicazione della legge penale e

2.1.

violazione degli artt. 125 co. 3 e 292 co. 2 lett. c) c.p.p. per mancanza
assoluta di motivazione in ordine alle ragioni che giustificano i gravi
indizi di colpevolezza, atteso il ricorso alla motivazione «per
relationem>> della sentenza gravata alla prima decisione,
disattendendo la documentazione della difesa e le dichiarazioni
dell’imputato PILEGGI Giuseppe.
violazione e falsa applicazione della legge penale e 272 e ss.

2.2.

c.p.p. in ordine alla corretta valutazione degli elementi costitutivi del
delitto contestato ed alla eccepita legittima difesa.
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in

2.3.

relazione al trattamento sanzionatorio per l’eccessività della pena e
immotivatamente reiettiva delle attenuanti generiche equivalenti o
prevalenti, riconoscendo le aggravanti solo presuntivamente sussistenti.
3.

Con memoria depositata il 30.5.2014 la difesa della p.c. MARTINO
Vincenza ha eccepito l’omessa notifica alle pp.cc . del proposto ricorsi per
cassazione.

4.

I ricorsi sono inammissibili.

5.

Il primo motivo è inammissibile. Depurato dall’inconferente
riferimento agli obblighi motivazionali della ordinanza cautelare, ai gravi
1

PILEGGI Rosaria in quello di minacce cui al capo G), ha rideterminato la

indizi di colpevolezza propri di tale sede ed alla valutazione incombente
al giudice cautelare nonché all’«ordinanza impugnata», la censura
della motivazione per essere stata adottata in relazione al quella resa in
primo grado è del tutto generica, posta la riconosciuta ammissibilità
della tecnica redazionale «per relationem>>. Anche il riferimento
all’omessa considerazione degli elementi difensivi e delle dichiarazioni
dell’imputato PILEGGI Giuseppe soffre della medesima palese genericità
non essendo menzionati i contenuti dei riferimenti e la loro incidenza

6.

Anche il secondo motivo, depurato dall’inconferente riferimento
normativo pertinente ai presupposti cautelari, alla gravità degli indizi di
colpevolezza ed alla «ordinanza emessa dalla Corte di appello», è
inammissibile risultando del tutto generico riguardo alla censura mossa
non commisurandosi in alcun modo con le ragioni poste a base della
affermazione di responsabilità per ciascuno dei ricorrenti e l’esclusione
della dedotta legittima difesa.

7.

Il terzo motivo è anch’esso inammissibile

e generica critica

all’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, nella specie
incensurabilmente esercitato siccome privo di vizi logici e giuridici
neanche prospettati dai ricorrenti.
8.

L’inammissibilità dei ricorsi assorbe ogni ragione pertinente alle p.c..

9.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma che si stima
equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 17.6.2014.

sulla motivazione resa.

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