Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28144 del 17/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28144 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARTINEZ OLAYA EDWIN N. IL 22/07/1978
avverso l’ordinanza n. 1372/2010 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
13/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per 2 o ik■.,(4, 6G, i emo

Udito, per la parte civile, l’Avi
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 17/06/2014

,

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza del 13.6.2013 la Corte di appello di Venezia, a seguito di
gravame interposto dal P.M. avverso la sentenza assolutoria emessa il
16.10.2009 dal Tribunale di Verona nei confronti di MARTINEZ OLAYA
EDWIN, ha riformato detta sentenza affermando la responsabilità del

582/585/576 n. 1 e 61 n. 2 c.p. condannandolo a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo
del difensore deducendo con unico motivo erronea applicazione della
legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione in relazione alla ritenuta esclusione della scriminante ex art.
393 bis c.p. ovvero di quella ex art. 4 d.lgt. 288/44, risultando illogica
l’affermata irrilevanza della querela sporta dall’imputato e da sua madre
in ordine alle arbitrarie modalità di accesso degli operanti all’abitazione
ed alla loro aggressione ai danni dell’imputato. Come pure erronea
risulterebbe l’affermazione circa la discutibilità del comportamento degli
operanti sul solo piano dell’opportunità, che non avrebbe dovuto
escludere l’assoluzione ai sensi dell’art. 530 co. 3 c.p.p..
3.

Il ricorso è inammissibile in quanto generico ed in fatto.

4.

Invero, con motivazione priva di vizi logici e giuridici la Corte veneziana
ha escluso la ipotesi esimente ravvisata in primo grado in favore del
ricorrente sul duplice rilievo costituito dall’aver gli operanti agito
nell’ambito dei doveri d’istituto siccome allertati dalla denuncia di un
tassista che aveva visto allontanarsi il ricorrente, servitosi del suo taxi,
senza che egli facesse ritorno per pagarlo come prospettatogli. In
secondo luogo, negando la attualità e la proporzionalità tra offesa e
reazione tenuto conto che l’imputato – a fronte del fastidio avvertito per
essere stato svegliato – aveva colpito immediatamente con un violento
pugno ad un occhio uno dei poliziotti, continuando ad insultare e
minacciare i poliziotti fino ad essere bloccato solo dopo una violenta
colluttazione. Del tutto correttamente è stata ritenuta ininfluente la
diversa prospettazione contenuta nella querela proposta dall’imputato e
dalla madre, oggetto di separato giudizio, ed a fronte della versione
degli operanti che hanno assunto di aver avuto accesso alla abitazione
dell’imputato con il consenso dei proprietari e considerata la modalità e
durata dei fatti incompatibile con l’ipotizzata opposizione all’accesso.
1

predetto imputato in ordine al reato di cui all’art. 337 c.p. e

Nondimeno è corretta la osservazione della sentenza secondo la quale le
lesioni patite dall’imputato risultano successive ai fatti oggetto del
processo e, pertanto, non possono influire su di essi.
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 17.6.2014

P.Q.M.

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