Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28143 del 17/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28143 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIRELLI CARMINE N. IL 03/06/1987
avverso la sentenza n. 202/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
19/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. í) IA, (A.P
che ha concluso per -3
im( Geai-So

oimevatt

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 17/06/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza del 19.11.2012 la Corte di appello di L’Aquila, a seguito di
gravame interposto dall’imputato CIRELLI Carmine avverso la sentenza
emessa il 23.7.2010 dal Tribunale di Pescara, ha confermato detta
sentenza con la quale l’imputato è stato riconosciuto colpevole del reato
di cui all’art. 337 c.p. e condannato a pena di giustizia.

del difensore deducendo con unico ed articolato motivo inosservanza o
erronea applicazione della legge in riferimento agli artt. 132 e 133 c.p.
avendo la Corte omesso di valutare a favore del ricorrente una
molteplicità di fatti significativi, attribuendone ad altri un valore
decisamente al di sotto della effettiva rilevanza, manifestando in punto
di dosimetria della pena una assoluta genericità di motivazione basata
solo sulle generiche modalità del fatto commesso e, da ultimo,sulla
sussistenza di alcuni precedenti penali, già valutata in sede di recidiva.
3.

Il ricorso è inammissibile in quanto volto a criticare l’esercizio
discrezionale del potere di commisurare la pena demandato al giudice di
merito – per di più attraverso profili di fatto – nella specie esercitato
senza vizi logici e giuridici allorquando, sul rilievo in appello basato sul
corretto comportamento processuale, la Corte ha considerato il benevolo
giudizio di equivalenza tra le circostanze di segno opposto ed il
contenimento della pena in limiti assolutamente ragionevoli, tenuto
conto della negativa personalità del CIRELLI, gravato da numerosi e
specifici precedenti penali.

4.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 17.6.2014.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo

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