Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28143 del 03/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28143 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BURGIO EMANUELE N. IL 18/07/1992
avverso la sentenza n. 1978/2015 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 15/10/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SGADARI;

Data Udienza: 03/05/2016

e
.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 15/10/2015, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di PALERMO, in data 30/03/2015, nei confronti di
BURGIO EMANUELE confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 624 bis, 628 CP e
4 L. 110/75
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato ed alla qualificazione
giuridica dei fatti.
Il ricorso è inammissibile.

cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui
valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le
più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante
criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente
da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.
Sottolineando, in particolare, quanto al capo A) che l’imputato, colto dal teste Kitir all’atto di
impossessarsi di una gettoniera, aveva rivolto alla volta di quest’ultimo un cacciavite con chiaro
intento intimidatorio, secondo l’insindacabile giudizio di merito effettuato dalla Corte.
Infine, accanto alla confessione dell’imputato in ordine a tutti i reati contestatigli, la Corte
valorizzava, quanto al capo C) anche le deposizioni testimoniali di due carabinieri che avevano
riconosciuto l’imputato nelle videoriprese come l’autore del reato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro millecinquecento a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.

Così deciso il 03/05/2016

Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di

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