Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28141 del 17/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28141 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LOCICERO GIANLUCA N. IL 16/09/1976
avverso la sentenza n. 2054/2009 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
10/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. P 2,0(9 CArtert.i,t
che ha concluso per yl
1,,Z biti-S9 –

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 17/06/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza del 10.12.2012 la Corte di appello di Venezia – a seguito
di gravame interposto dall’imputato LOCICERO Gianluca avverso la
sentenza emessa dal Tribunale di Padova il 17.3.2009 – ha confermato
la sentenza con la quale il LOCICERO è stato dichiarato colpevole del
reato di cui agli artt. 61 n. 2 c.p., 110,337,339 co. 1 c.p. in relazione

2. Avverso la sentenza propone ricorso l’imputato a mezzo dei difensori
deducendo:
2.1.erronea applicazione della legge penale con riferimento al
riconoscimento della aggravante ex art. 339 c.p. non ricompresa dalla
fattispecie di cui all’art. 6 quater I. 401/89 e non potendosi considerare
le sopravvenute modifiche normative del 2010.
2.2.erronea applicazione della legge penale per insussistenza della prova
dell’elemento oggettivo del reato contestato siccome solo uno degli
«steward» aggrediti risultava aver la certificazione della relativa
qualifica e nessuna valenza poteva avere al riguardo l’accettazione del
rito abbreviato da parte dell’imputato.
3.

Il ricorso è manifestamente infondato.

4.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

5.

La fattispecie introdotta con l’art. 6quater I. n. 410/89 ha inteso
estendere ai soggetti ivi considerati la tutela prevista dagli artt. 336 e
337 c.p., rispetto alle quali fattispecie quella dell’art. 339 co. 1 c.p.
costituisce ipotesi circostanziale aggravata, nella specie contestata in
ragione dell’aver commesso i fatti da otto persone riunite.

6.

Sicchè del tutto correttamente la Corte territoriale ha rigettato l’analoga
doglianza sul rilievo che il rinvio alle fattispecie di cui agli artt. 336 e 337
c.p. non escludesse anche quello alle ipotesi circostanziali che ad essi
afferiscono.

7.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.

8.

Invero, del tutto correttamente la Corte territoriale ha rigettato l’analoga
doglianza mossa in appello sulla assorbente considerazione che la
presenza in atti della documentazione circa la qualifica rivestita relativa
a solo uno degli steward aggrediti, non consentiva di dubitare che anche
gli altri due, nelle medesime obiettive condizioni del primo, rivestissero
tale qualità.

1

all’art. 6 quater I. 401/89 e condannato a pena di giustizia.

9. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della

Così deciso in Roma, 17.6.2014.

cassa delle ammende.

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