Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2814 del 30/11/2012
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2814 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
nei confronti di:
1) DANZI NICOLA N. IL 15/07/1970 * C/
avverso l’ordinanza n. 12281/2010 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
19/10/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dost. GIUSEPPE GRASSO;
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Data Udienza: 30/11/2012
FATTO E DIRITTO
1. Il G.U.P. del Tribunale di Verona con sentenza del 19/10/2011, all’esito di
richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444, cod. proc. pen., applicò nei confronti di
Danzi Nicola, imputato del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) del codice
della strada, la pena dalle stesse concordata.
2. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Venezia proponeva ricorso
violazione della lett. c) del predetto art. 186, non era stata disposta la confisca
dell’autovettura condotto dall’imputato.
3. La censura è fondata.
3.1. Come noto è sottratta alla disponibilità delle parti l’applicazione e
quantificazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge (oltreché,
peraltro, di quelle accessorie), trattandosi di ambito decisionale devoluto
integralmente al giudice (cfr., fra le tante, Cass. Sez. IV, 17/12/2010, n. 2631;
11/11/2010, n. 114; 21/9/2007, n. 38552; 6/6/2007, n. 36150).
Pur avendo oggi acquisita, con la riforma operata con la L. 29/7/2010, n. 120,
veste di sanzione amministrativa accessoria, siccome posta a sussidio di
sanzione penale che punisce condotta che continua ad essere incriminata senza
soluzione di continuità, la stessa è di obbligatoria applicazione, ove il predetto
mezzo sia di proprietà dell’imputato (cfr. Sez. IV, sentenza n. 45365 del
25/11/2010).
La natura di sanzione amministrativa fa escludere che il divieto di cui al comma 1
dell’art. 445, cod. proc. pen., afferente alle pene accessorie, possa ad essa
estendersi.
4. Ciò posto, la sentenza deve essere annullata sul punto, che resta estraneo al
patto. Poiché l’autovettura è di proprietà dell’imputato, siccome si trae dal
verbale di sequestro indicato dal ricorrente, della stessa si può disporre confisca
in questa sede, ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., previo
annullamento sul punto della sentenza gravata.
P.Q.M.
per cessazione denunziando, con l’unico motivo esposto a sostegno, che, in
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sanzione
amministrativa accessoria concernente Il veicolo in sequestro, e dispone la
confisca dello stesso.
Così deci