Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2814 del 09/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2814 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DURANTE SETTIMO N. IL 01/12/1976
avverso la sentenza n. 1771/2014 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 20/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

Data Udienza: 09/10/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del Gup del
Tribunale di Termini Imerese, con la quale l’imputato era stato condannato, riconosciute
le circostanze attenuanti generiche, alla pena di un mese di arresto, per il reato di cui
agli artt. 3 e 30, comma 1, lettera c), della legge n. 157 del 1992, per avere praticato
l’uccellagione, con reti e altri strumenti.
2.

— Avverso la sentenza l’imputato ha proposto personalmente ricorso per

penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.

– Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza non

sufficientemente specifica. Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche
a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi a richiamare i principi di diritto
astrattamente applicabili in tema di motivazione delle sentenze di condanna. Del resto,
i giudici di merito sono correttamente pervenuti all’accertamento della responsabilità
penale sulla base del dato oggettivo – sostanzialmente non contestato neanche con il
ricorso per cassazione – rappresentato dagli accertamenti svolti dai carabinieri, che
hanno trovato l’imputato in possesso degli uccelli catturati, nonché delle reti e degli altri
strumenti per l’uccellagione.
4. – Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2015.

cassazione, deducendo la mancanza della motivazione quanto alla responsabilità

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