Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28139 del 03/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28139 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: SGADARI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VOLPINI DIEGO N. IL 30/10/1964
avverso la sentenza n. 6380/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
23/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SGADARI;
Data Udienza: 03/05/2016
-,Ì
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 23/02/2015, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 07/06/2012, nei confronti
di VOLPINI DIEGO in relazione al reato di cui all’ art. 648 CP
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato anche in relazione alla
mancata assunzione di una prova decisiva.
Il ricorso è inammissibile.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di
valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le
più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante
criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente
da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.
Sottolineando che il teste Lazzaroni, ritenuto attendibile dalla Corte, aveva dichiarato di aver
ricevuto l’assegno di provenienza illecita dall’imputato e che questi aveva anche successivamente
ammesso la circostanza. D’altra parte, l’imputato, rimasto contumace, non aveva fornito alcuna
prova a suo discarico.
Quanto alla mancata assunzione di una prova decisiva, non risulta che il ricorrente avesse fatto
richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
Infatti, la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo
quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince
dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente
avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non
corretto.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro millecinquecento a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
Così deciso il 03/05/2016
cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui