Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28138 del 03/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28138 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HAMMOUDA AHMED ALY ALY AHMED N. IL 12/07/1990
avverso la sentenza n. 6355/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
25/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SGADARI;

Data Udienza: 03/05/2016

,.,

RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 25/02/2015, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di MILANO, in data 20/02/2014, nei confronti di
HAMMOUDA AHMED ALY ALY AHMED confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt.
624 bis e 629 CP
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Il motivo è inammissibile.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di

valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le
più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante
criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente
da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.
Sottolineando, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, che la persona offesa lo aveva
individuato senza alcuna incertezza nel soggetto che le aveva sottratto con destrezza il cellulare e
che poi si era ripresentato al suo cospetto con altro complice pretendendo ed ottenendo la somma
di 40,00 euro per la sua restituzione; così rendendosi responsabile di entrambi í reati contestatigli.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro millecinquecento a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.

Così deciso il 03/05/2016

cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui

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