Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28137 del 13/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 28137 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIBUNALE VENEZIA nei confronti di:
TRIBUNALE VENEZIA
con l’ordinanza n. 611/2014 GIP TRIBUNALE di PORDENONE, del
28/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 13/06/2014

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 11 febbraio 2014, depositata in cancelleria il 19 febbraio 2014, il Tribunale di Venezia, in sede di riesame, dichiarava
l’incompetenza territoriale del GIP di Venezia in favore del GIP di Pordenone ordinando la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Pordenone.

11 gennaio 2014 aveva disposto il sequestro preventivo del sito produttivo della società Marina srl, ubicato in Caorle, Porto Santa Margherita, in ordine al reato di cui
all’art. 137 comma primo D. Lgs 152/06 nell’ambito del procedimento penale iscritto a carico di Lucchese Ruggero nella sua qualità di legale rappresentante della società.
Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che l’eccezione preliminare
avanzata dalla difesa di incompetenza territoriale secondo cui, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 155/12, Caorle, comune già ricompreso nel territorio
della sezione distaccata di Portogruaro, era stato accorpato al Tribunale di Pordenone, era fondata, atteso che il procedimento risultava essere stato iscritto nel registro delle notizie di reato in data 25 novembre 2013 e quindi in data pacificamente
successiva all’entrata in vigore del decreto in parola (da individuarsi decorsi i dodici
mesi dall’entrata in vigore del decreto medesimo).
Il GIP del Tribunale di Pordenone, a sua volta, su richiesta del locale PM di rinnovazione della misura di sequestro, ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., elevava
conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 28 comma primo lett. b) cod.
proc. pen. ritenendo per contro competente il GIP del Tribunale di Venezia. A tal fine veniva rilevato che il reato contestato (art. 137 comma primo D.Lgs 152/06) è
un reato permanente sicché, ai sensi dell’art. 8 comma terso cod. proc. pen., competente per territorio è il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione
del reato, vale a dire Caorle, reato commesso anteriormente al 13 settembre 2013;
secondo un orientamento già espresso dall’Autorità giudiziaria di Venezia in precedenti occasioni, la norma sulla nuova competenza territoriale, sosteneva ancora il
giudice remittente, è stata ritenuta applicabile anche ai processi pendenti purché
non sia stata ancora esercitata l’azione penale (come nella fattispecie) e ciò perché
deve ritenersi applicabile il principio della perpetuatici jurisdictionis in capo all’organo giudicante davanti al quale sì è radicata originariamente la competenza.

Il giudice, in via di premessa, rilevava che il GIP di Venezia, con provvedimento

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale

L’applicazione di questo criterio, invece di quello relativo all’epoca di consumazione
del reato e della regola generale di cui all’art. 8 comma terzo cod. proc. pen., si
traduce però in una palese violazione della garanzia costituzionale delle precostituzione del giudice naturale lasciando sostanzialmente alla scelta arbitrale del PM di
individuare il giudice competente. I criteri di individuazione devono essere, in altri
termini, obbiettivi e non soggettivi.

denza del procedimento al momento della iscrizione della notizia di reato e non al
momento in cui è pervenuto nell’ufficio del PM l’esposto (poi iscritto nel registro degli atti non costituenti notizia di reato) in quanto già contenente esso stesso notizia
di reato.
Infine, il giudice remittente rilevava che la competenza per territorio apparteneva al GIP di Venezia in applicazione delle norme transitorie correlate all’entrata in
vigore del più volte citato D. Lgs 155/12 e anche secondo l’interpretazione data
dall’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia e dal CSM.
2. — Il conflitto sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la
cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di
stallo processuale, prevista dall’art. 28 cod. proc. pen. e la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive. Il conflitto, ammissibile in rito, deve
essere risolto mediante la dichiarazione di competenza del GIP del Tribunale di Pordenone per le ragioni di seguito illustrate.

Osserva in diritto
3. — Occorre osservare che l’art. 2-bis del D. Lgs 155/12 statuisce che “la soppressione delle sezioni distaccate di tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di efficacia di cui all’articolo
11, comma 2, i quali si considerano pendenti e di competenza del tribunale che costituisce sede principale. I procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero”. Ciò comporta, atteso il chiaro tenore della norma, che la problematica che attiene al momento indívíduatívo della competenza va focalizzato sull’acquisizione o
pervenimento della notizia di reato negli uffici del pubblico ministero mentre è irrilevante quello consumativo del reato medesimo o del promovimento dell’azione penale.

Ud. in c.c.: 13 giugno 2014 — Lucchese Ruggero — RG: 10485/14, RU: 19;

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Errato è inoltre l’assunto del giudice secondo cui occorre far dipendere la pen-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale

3.1 — Tanto premesso, si osserva che il registro mod. 45, menzionato dal giudice remittente, differentemente dal registro a mod. 21, com’è notorio, è il registro
(del PM) ove si provvede alla iscrizione degli atti non costituenti notizie di reato sicché l’iscrizione di un esposto che non ha tali caratteristiche (come avvenuto nella
fattispecie) non ha capacità determinativa della pendenza del procedimento ai sensi

A nulla può rilevare che l’esposto contenga l’esposizione di un fatto ipotizzato
come illecito se il PM, all’esito di una sua valutazione prettamente discrezionale, che
gli compente quale titolare dell’esercizio dell’azione penale, lo ha ritenuto, al contrario, privo di rilevanza penalistica, non importando neppure che, come sostiene il
giudice remittente, all’esposto in parola non abbia fatto seguito altra notizia di reato, posto che non si può escludere che ulteriore attività di indagine da parte del PM
gli abbia consentito di svolgere su quel medesimo esposto una valutazione differente, tale da poter consentire l’iscrizione a modello 45.
Il sistema pertanto indica che sia il PM titolare dell’indagine a poter effettuare
l’apprezzamento valutativo che ‘sposta’ la competenza in un momento che è critico
per la prosecuzione dell’indagini, posto che, prima della iscrizione della notizia di
reato, non si ha ragione di porsi il problema dell’incardinamento del procedimento
presso il giudice competente, non essendovi appunto un reato per il quale procedere.
3.2 — Peraltro, è appena il caso di osservare che, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, ” il provvedimento del pubblico ministero che disponga la
messa agli atti dell’archivio dell’esposto iscritto al modello 45, previsto dal D.M. 30
settembre 1989, non è impugnabile, neanche sotto il profilo dell’abnormità (Conf.
sent. n. 31279 del 2009, non massimata) (Sez. 6, 6 maggio 2009, n. 31278, P.O.
in proc. ignoti, rv. 244640) non costituendo esercizio di potere giurisdizionale (Sez.
3, 20 marzo 2000, n. 589, PG in proc. Giglio, rv. 216527) il che comporta che il PM
sul punto goda di un proprio ampio potere discrezionale di apprezzamento che, come limite di legge, ha l’ipotesi di abuso, che è sanzionabile sotto il profilo disciplinare essendo prevista la facoltà del Procuratore Generale di avocare le indagini preliminari (Sez. U, 11 luglio 2001, n. 34536, P.G. in proc. Chirico, rv. 219599). E, in
quanto potere discrezionale, non può essere sindacato nel suo contenuto se non assume profili di arbitrio o di abuso (come non è avvenuto nella fattispecie) né può
essere contestato da organi giurisdizionali di merito terzi che esercitano una valuta-

Ud. in c.c.: 13 giugno 2014 — Lucchese Ruggero — RG: 10485/14, RU: 19;

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dell’articolo citato.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -Prima Sezione penale

zìone ex post sulla stessa materia e al di fuori del contesto di disamina in cui la decisione stessa è maturata, e solo perché non si è in accordo con gli effetti (secondari, ancorché rilevanti, come è l’individuazione della competenza a decidere) connessi con tale legittimo esercizio.
Essendo pacifico, dunque, che l’iscrizione nel mod. 21 della notitia criminis è avvenuta da parte del GIP del Tribunale di Venezia in data successiva all’entrata in
la competenza territoriale è del GIP del Tribunale di Pordenone

per questi motivi
dichiara la competenza del GIP del Tribunale di Pordenone.Cm: 6U . -.1
1•^,sz 2n,– e….-;(..4

Si comunichi al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 13 giugno 2014

Il

sigliere estensore

vigore del decreto sovra citato, ai sensi dell’art. 11 comma 2 dello stesso decreto,

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